La presunzione di evasione del d.l. n. 78/2009 non si applica retroattivamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10071 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale e non è suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d’imposta antecedenti la sua entrata in vigore. L’Amministrazione finanziaria può tuttavia valersi dei medesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti all’estero) alla stregua di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. Le disposizioni sui termini di accertamento di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo hanno, invece, natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2008, con cui recuperava a tassazione gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, emersi dall’estratto bancario al 30 novembre 2005. L’Amministrazione presumeva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, che tali attività fossero state effettuate con redditi sottratti a tassazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inapplicabile la norma ai periodi d’imposta antecedenti la sua entrata in vigore, in mancanza di un’espressa previsione di retroattività. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la sentenza di primo grado, affermando l’irretroattività della norma sostanziale istitutiva di una presunzione legale, ai sensi dell’art. 3, legge n. 212/2000 e dell’art. 12 delle preleggi.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 12, comma 3, d.l. n. 78/2009 e falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 212/2000 e dell’art. 12 disp. prel. c.c.. L’Amministrazione sosteneva che la previsione avesse natura procedimentale, non avendo modificato il regime impositivo degli anni precedenti ma limitandosi a disciplinare i poteri di accertamento attraverso l’introduzione di una presunzione di evasione.
La Corte di Cassazione dichiara il motivo infondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione legale in questione ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente, mentre le disposizioni sui termini di accertamento di cui ai commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale e soggiacciono al principio tempus regit actum, richiamando i precedenti di Cass. n. 18480 del 2024, Cass. n. 18766 del 2024, Cass. n. 15210 del 2024 e Cass. n. 17799 del 2024.
La Corte richiama, in particolare, il principio affermato da Cass. n. 134 del 2026, secondo cui i medesimi fatti — redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata — possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria alla stregua di presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della norma.
La Commissione tributaria regionale si è attenuta a tali principi, affermando l’inapplicabilità retroattiva della norma in ragione della sua natura sostanziale. Il ricorso viene pertanto respinto e l’Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Poiché l’Amministrazione, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass. n. 1778 del 2016.
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Nota della Redazione
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