I fabbricati collabenti e i terreni incolti non sono pertinenze ai fini dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina (Cass. civ. Sez. 5 n. 20752 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010, il beneficio non spetta per i fondi non coltivati, sia per motivo soggettivo (astensione volontaria dall’esercizio dell’agricoltura) sia per motivo oggettivo (inidoneità fisiologica all’esercizio dell’agricoltura). I fabbricati collabenti, iscritti in catasto nella categoria F/2 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998, non possono ritenersi pertinenze dei terreni agricoli ai sensi dell’art. 817 cod. civ., difettando il requisito dell’attuale e durevole destinazione a servizio del fondo: solo un bene utilizzabile può considerarsi al servizio di un altro bene, non certo un bene fatiscente, abbandonato o degradato. La nozione di pertinenza fiscale, pur invertendo la prospettiva civilistica in favore di una visione economico-funzionale del rapporto tra terreno e fabbricato rurale, non può estendersi a costruzioni prive di capacità reddituale e a terreni incolti o boschivi.
Il Fatto
A seguito di un conferimento di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali, in parte collabenti, effettuato in sede di aumento di capitale, l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, emettendo un avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello: il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la condizione di collabenza dei fabbricati e di incoltività dei terreni ne attestasse la natura di pertinenze degli immobili cui accedevano, configurando un unicum produttivo meritevole del regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, incentrato sull’unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 e dell’art. 817 cod. civ., rigettando i profili di inammissibilità sollevati dalla contribuente in quanto la censura atteneva ai presupposti giuridici del beneficio, non a una rivalutazione dei fatti.
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito il principio per cui l’agevolazione non compete per i fondi non coltivati, richiamando i precedenti delle Sez. 5^, n. 22290 del 2022, Sez. Trib., n. 11583 del 2023 e Sez. Trib., n. 30585 del 2024. Nella specie, il giudice di merito aveva accertato che si trattava di aree boschive e incolte, in stato di degrado e abbandono, circostanza che già di per sé escludeva il requisito della coltivazione.
Quanto ai fabbricati collabenti, la Corte ne ha chiarito la natura: si tratta di costruzioni iscritte nella categoria catastale F/2, caratterizzate da un notevole livello di degrado che determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Richiamando il principio espresso dalla Sez. Trib., n. 719 del 2025 in riferimento alle costruzioni in corso d’opera, il Collegio ha affermato che tali fabbricati non possono costituire pertinenze dei terreni, difettando l’attuale e durevole destinazione a servizio richiesta dall’art. 817 cod. civ.
La Corte ha infine distinto la nozione di “pertinenza civile” da quella di “pertinenza fiscale”, come delineata dalle Sez. 5^, n. 3597 del 2021, Sez. Trib., n. 31840 del 2024 e Sez. Trib., n. 719 del 2025: se in ambito tributario il rapporto si inverte in favore di una visione economico-funzionale legata all’attività d’impresa agricola, tale inversione non può spingersi fino a ricomprendere beni che, per il loro stato fatiscente, non sono in alcun modo utilizzabili al servizio del fondo.
Alla stregua di tali argomentazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario con conferma dell’atto impositivo, condannando la contribuente alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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