Spese legali per difesa penale dei dipendenti: indetraibili ai fini IVA (Cass. civ. Sez. V n. 17111 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da valutarsi in senso qualitativo e non utilitaristico, con esclusione dei costi collocati in una sfera estranea all’impresa. Le spese legali sostenute da una società per la difesa penale di amministratori e dipendenti non sono inerenti, perché sostenute solo in occasione del rapporto e non a causa di esso: tra l’incarico e la spesa si inserisce l’elemento intermedio dell’accusa, ancorché rivelatasi infondata. Il difetto di inerenza legittima il diniego di detrazione dell’IVA assolta. La deroga espressa al principio della lex mitior disposta per il nuovo sistema sanzionatorio tributario non contrasta con i principi costituzionali e sovranazionali, in ragione del complessivo ripensamento del rapporto tra fisco e contribuente.

Il Fatto

Nei confronti di una società viene emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con cui si contesta una maggiore IVA per indebita detrazione in violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio ritiene che le spese legali contabilizzate per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti penali fossero deducibili solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La società impugna l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che rigetta il ricorso. Propone appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza qui impugnata, rigetta anch’essa. Ricorre allora per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, lamentano il contrasto tra la deducibilità delle spese legali ai fini delle imposte dirette e l’affermata indetraibilità ai fini IVA, oltre alla violazione dell’art. 288 TFUE per l’impiego diretto della direttiva in danno del contribuente. La Corte li dichiara infondati.

Richiamando un proprio precedente, la Corte ricorda che Sez. V n. 20945 del 2019 ha chiarito come il rimborso delle spese in capo all’amministratore richieda che esse siano sostenute a causa, e non semplicemente in occasione, dell’incarico. Il criterio si ricava dall’applicazione analogica dell’art. 1720 cod. civ. alla gestione societaria: tra le attività meramente occasionali rientra la difesa in un processo penale per fatti connessi all’incarico, anche se conclusosi con proscioglimento, giacché manca il nesso causale, frapponendosi l’elemento intermedio dell’accusa poi rivelatasi infondata.

Sul piano IVA la Corte ribadisce che la detrazione esige la correlazione del costo con l’esercizio dell’attività imprenditoriale, da accertare in concreto e con onere probatorio a carico del contribuente. In applicazione di tali principi, l’assunzione delle spese per la difesa penale dei dipendenti non è qualificabile come costo di operazioni sociali legittime, e la decisione di merito che ha negato la detrazione risulta immune dai vizi prospettati.

È invece inammissibile il secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte precisa che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda dati materiali e accadimenti storici, non la valutazione dell’incidenza di una pronuncia di assoluzione, che costituisce argomentazione difensiva. Né rileva la questione degli effetti della sentenza penale rispetto all’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di inerenza e non di una fattispecie in cui l’assoluzione esclude la violazione tributaria. Il terzo motivo, sulla motivazione apparente, è infondato: la sentenza di merito non si limita a un principio astratto e rispetta il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost..

Infine la Corte affronta la richiesta di applicare il d.lgs. n. 87/2024 o di rimettere gli atti alla Consulta o alla Corte di giustizia. L’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa dall’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che la riserva alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La deroga alla lex mitior non contrasta con i principi costituzionali né sovranazionali: la riforma accompagna un ripensamento complessivo del sistema sanzionatorio e del rapporto tra fisco e contribuente, con esigenze di pari rango, come quelle di bilancio e di tutela di prestazioni di rilievo costituzionale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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