Riaddebito bancario legittimo se operazione disconosciuta già stornata dall’esercente (ABF Collegio di Milano n. 2859 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, il diritto al rimborso del cliente presuppone che l’addebito contestato non sia già stato neutralizzato. Ove risulti che l’esercente abbia stornato la transazione, riaccreditando il corrispettivo, prima del disconoscimento rivolto all’intermediario, il successivo riaddebito dell’importo da parte della banca è legittimo. Il rimborso integrale delle operazioni disconosciute, comprensivo di quella già ristorata dal merchant, determinerebbe altrimenti una duplicazione del ristoro. Il ricorso volto a ottenere una seconda volta quella somma è pertanto infondato.

Il Fatto

La ricorrente aveva disconosciuto una serie di operazioni eseguite su siti esteri e non autorizzate. L’intermediario aveva attivato la procedura di rimborso per le somme contestate, pari a € 390,36, e in data 08/09/2025 aveva restituito l’intero importo, comprensivo della transazione in contestazione.

In data 11/11/2025 la cliente apprendeva il mancato accoglimento del disconoscimento con riferimento alla sola operazione di € 52,17, poi riaddebitata sul conto. La ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di tale somma e delle spese del procedimento. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la transazione fosse già stata rimborsata dall’esercente.

La motivazione del Collegio

La questione sottoposta al Collegio riguarda la legittimità del riaddebito di una singola operazione, dopo che il cliente aveva già ottenuto il rimborso integrale delle somme disconosciute. Il thema decidendum si concentra quindi sulla verifica dell’effettiva sussistenza di un pregiudizio economico in capo alla ricorrente.

Dall’esame della documentazione acquisita, il Collegio rileva che il Merchant aveva già operato lo storno dell’operazione, con riaccredito del corrispettivo in valuta estera poi convertito in euro, in data 03/07/2025. Tale ristoro è dunque intervenuto prima del disconoscimento rivolto all’intermediario in data 05/09/2025.

Su questa base, il Collegio ricostruisce l’accaduto: l’intermediario aveva proceduto all’integrale rimborso delle operazioni disconosciute, come da comunicazione del 6/09/2025, e solo successivamente ha addebitato nuovamente l’importo di cui è controversia, una volta accertato che esso era già stato rimborsato dall’esercente. Il riaddebito, quindi, non costituisce un indebito trattenimento, ma la mera rettifica di un rimborso duplicato.

La decisione applica il principio per cui il ristoro delle operazioni non autorizzate non può condurre a un arricchimento del cliente: poiché la somma era già stata restituita dal merchant, il successivo recupero da parte della banca non lede alcun diritto. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso, che risulta infondato in fatto, non essendo configurabile alcuna perdita patrimoniale per la ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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