Buoni fruttiferi postali serie CD: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza dell’ABF (ABF Collegio di Bari n. 2299 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, si applica l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto, che fissa la prescrizione decennale del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorrente dalla data di scadenza del titolo. Nell’ambito della competenza dell’Arbitro, ai fini della domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma il momento in cui il rimborso è stato rifiutato. La disciplina di trasparenza bancaria e finanziaria si applica anche ai buoni fruttiferi, quali titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

Il Fatto

La ricorrente, esaurita la fase del reclamo, adisce l’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali a termine della serie CD, di importo pari a 500,00 e 1.000,00 euro, oltre agli interessi e al rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso. Riferisce di averne chiesto il rimborso all’intermediario nell’aprile 2025 e di essersi vista rifiutare la richiesta per l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale e ratione materiae dell’Arbitro, sostenendo che la controversia sarebbe fondata su asseriti vizi genetici del rapporto e che la materia sarebbe disciplinata da norme speciali. Nel merito deduce che i buoni appartengono a una serie a termine con prescrizione decennale decorrente dal giorno successivo alla scadenza, e che il termine si sarebbe compiuto il 21 giugno 2020, ben prima del reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari e le respinge. Sull’incompetenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022, osserva che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Il rigetto opposto dall’intermediario è dunque ricondotto all’ambito della competenza dell’Arbitro.

Quanto all’incompetenza per materia, il Collegio segue l’orientamento del Collegio di coordinamento (n. 5674/2013), secondo cui le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza del 29.07.09 si applicano, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. Il principio opera anche nel regime di competenza temporale delle Disposizioni ABF aggiornate, che escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.

Nel merito, il Collegio rileva che i buoni controversi, emessi il 21 giugno 2000, appartengono alla serie CD, istituita con D.M. del 22 febbraio 2000 con durata di sei o dieci anni e riconoscimento, alla scadenza, di un interesse lordo pari rispettivamente al 30 o al 60 per cento del capitale. La scadenza è quindi fissata al 21 giugno 2010.

Sul dies a quo della prescrizione, il Collegio richiama il Collegio di coordinamento (n. 6196/2024), che a sua volta richiama la Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23: alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, e per le quali non si siano compiuti i termini previgenti, si applica l’art. 8, comma 2, con prescrizione decennale dalla data di scadenza. Il principio è riferito espressamente anche alla serie CD e alle serie assimilabili.

Applicando tali coordinate al caso concreto, per i buoni scaduti il 21 giugno 2010 il diritto al rimborso si è prescritto dal 22 giugno 2020. La prima richiesta scritta di rimborso è contenuta nel reclamo dell’aprile 2025, quando il termine era ormai ampiamente decorso: il rifiuto dell’intermediario è dunque legittimo e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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