Interruzione del processo amministrativo per morte del difensore (TAR Molise n. 185 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del difensore di una parte processuale costituita determina l’interruzione automatica del processo amministrativo dal giorno dell’evento, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., che richiama le cause interruttive di cui all’art. 299 cod. proc. civ. Il provvedimento del giudice che dà atto dell’interruzione ha natura meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva. Il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione del giudizio decorre, nel processo amministrativo, dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non dalla data dell’evento stesso, come invece previsto dall’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. per il processo civile. Tale disciplina risponde all’esigenza di tutelare l’effettività del contraddittorio, atteso che la parte, al verificarsi dell’evento, non è più in grado di difendersi adeguatamente fino alla sua ricostituzione.
Il Fatto
La controversia riguardava l’impugnazione di provvedimenti comunali in materia di attività di casa funeraria, tra cui il rigetto di una diffida volta a sollecitare la verifica delle asseverazioni contenute in una S.C.I.A. e la successiva determina dirigenziale di autorizzazione alla gestione dell’attività, nonché l’accertamento dell’inefficacia dei relativi titoli abilitativi. Il ricorrente principale aveva proposto ricorso introduttivo, integrato da due distinti motivi aggiunti, chiedendo anche la sospensione degli atti impugnati.
Nell’udienza pubblica del 13 maggio 2026, il Collegio era stato informato del decesso del difensore del Comune resistente, circostanza che imponeva di valutare l’impatto dell’evento sullo svolgimento del processo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le vicende che determinano l’interruzione del processo amministrativo sono, per espresso richiamo dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., le stesse previste dall’art. 299 cod. proc. civ. per il processo civile.
Il Collegio ha evidenziato una differenza sostanziale tra i due riti con riguardo ai termini di riassunzione. Nel processo civile l’atto di riassunzione deve essere notificato entro il termine decorrente dalla morte della parte, mentre nel processo amministrativo il termine, espressamente definito perentorio, decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.
La pronuncia ha sottolineato che l’interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell’evento morte del procuratore, al quale la legge collega direttamente l’effetto interruttivo. La successiva pronuncia del giudice che accerta l’interruzione ha pertanto valore puramente dichiarativo, non essendo richiesta alcuna attività costitutiva da parte del tribunale.
La ratio della disciplina è stata individuata nella tutela dell’effettività del contraddittorio: la morte, la radiazione o la sospensione del difensore di una parte costituita incide in modo determinante sulla possibilità per la parte di difendersi adeguatamente, sicché il processo deve rimanere interrotto fino a quando il contraddittorio non sia stato ristabilito mediante la riassunzione.
Il Collegio ha quindi dato atto dell’interruzione del processo a far tempo dal verificarsi dell’evento, fissando nel dispositivo il termine di 90 giorni per la riassunzione, decorrente dalla data di deposito dell’ordinanza, quale momento di conoscenza legale dell’evento da parte dei soggetti interessati.
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Nota della Redazione
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