Rimborso del pedaggio per cantieri e traffico bloccato: legittime le misure ART (TAR Piemonte n. 998 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso del pedaggio, che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti può definire quale contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. e), del D.L. n. 201/2011, non integra né un risarcimento da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito. Esso costituisce uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, fondato sul principio di causalità degli spostamenti di ricchezza, con cui si restituisce all’utente una parte del corrispettivo già versato quando il servizio non abbia reso l’utilità attesa. Ne deriva che il regolatore può prescindere da ogni coefficiente di imputazione soggettiva in capo al concessionario, non rilevando la colpa né la circostanza che la limitazione derivi da adempimenti imposti dalla legge o dalla convenzione. La prestazione non ha carattere autoritativo e resta estranea alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione autostradale. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, ha impugnato la delibera ART n. 132/2024 e l’Allegato A, recanti le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la delibera ART n. 211/2025, relativa alle misure sul rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura.

La società concessionaria ha dedotto l’illegittimità delle misure per irrealizzabilità tecnica ed economica, per indeterminatezza, per carenza di base normativa del diritto al rimborso e per l’automatismo tra presenza di cantieri e obbligo restitutorio. L’ART, costituita in giudizio, ha chiesto il rinvio e la riunione con altre cause analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio e riunione, ravvisando tratti differenziali connessi alle caratteristiche soggettive delle singole concessionarie. Ha poi ricostruito i limiti del sindacato sugli atti di regolazione, qualificando il potere dell’ART come connotato da discrezionalità tecnica elevata e richiamando la giurisprudenza amministrativa sul controllo di ragionevolezza tecnica delle scelte regolatorie.

Nel merito, il Collegio ha escluso che le misure informative sulle condizioni di percorrenza imponessero sistemi proprietari di rilevazione. I tempi di percorrenza possono essere acquisiti tramite provider esterni o dai dati di pedaggio; la distinzione tra traffico leggero e pesante si traduce nel raggruppamento per classi già in uso su richiesta ministeriale. Non è stato provato alcun onere economico insostenibile, né può il concessionario prospettare la soluzione più onerosa per poi predicarne l’irrazionalità. Il sistema tariffario contempla fisiologicamente la riconoscibilità dei costi, ferma la periodicità degli aggiornamenti.

Quanto alle censure sull’app unica, la dichiarata operatività dell’applicazione da parte del principale operatore di settore ha smentito l’asserita necessità di autorizzazioni e revisioni del piano economico-finanziario. Gli obblighi informativi, del resto, trovano nucleo minimo in regolamenti europei risalenti, il regolamento UE 886/2013 e il regolamento delegato UE 2015/962.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha qualificato il rimborso come istituto distinto dal risarcimento e dall’indennizzo, ricavando la base legale dall’art. 37, comma 2, lett. e), del D.L. n. 201/2011, che consente di definire diritti di natura “anche” risarcitoria e dunque pure non risarcitoria. Le soglie di attivazione e la progressività del recupero tariffario rendono la disciplina ragionevole e proporzionata. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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