Il silenzio-assenso ex art. 44 C.C.E. impedisce il tardivo diniego della Soprintendenza (TAR Lazio n. 8650 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione di impianti di radiocomunicazione, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 ha natura perentoria e il decorso infruttuoso del termine, in assenza di un dissenso congruamente motivato di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, determina la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Una volta formatosi il titolo abilitativo per silentium, l’Amministrazione non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda con un provvedimento di diniego tardivo, salvo che eserciti, ove ne ricorrano i presupposti, il potere di autotutela.
Il Fatto
Una società operatrice di telecomunicazioni presentava istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di radiocomunicazione sulla copertura di un edificio soggetto a vincolo monumentale, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, attivando il procedimento di conferenza di servizi. A distanza di oltre nove mesi dalla presentazione dell’istanza e dopo la scadenza di tutti i termini procedimentali, la Soprintendenza competente comunicava un preavviso di diniego e, successivamente, un parere negativo definitivo. La società ricorrente impugnava tali atti deducendone la tardività, la carenza di istruttoria e di motivazione e la mancata valutazione delle misure di mitigazione proposte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla tardività del diniego opposto dalla Soprintendenza. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, ratione temporis applicabile nella versione novellata dal d.l. n. 13/2023, preveda un procedimento accelerato, scandito da termini stringenti, che culmina nella formazione del silenzio-assenso decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza in assenza di un provvedimento di diniego o di un parere negativo da parte degli organismi preposti ai controlli.
La Corte ha rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti si intendono accolte per silentium qualora non sia comunicato un atto espresso di diniego nel termine. Un’eventuale determinazione negativa successiva alla formazione del titolo abilitativo non può rimuovere gli effetti ormai prodottisi: l’Amministrazione che intenda superare il silenzio-assenso deve attivare il potere di autotutela, fornendo compiuta dimostrazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’istanza era stata presentata il 15 marzo 2024, la conferenza di servizi era stata convocata il 20 maggio 2024, mentre il preavviso di diniego era stato emesso solo il 19 febbraio 2025 e il diniego definitivo il 31 marzo 2025, ossia rispettivamente 275 e 315 giorni dopo l’indizione della conferenza. Pur volendo riconoscere l’operatività di una sospensione del procedimento in ragione dell’iter istruttorio dell’ARPA, conclusosi il 13 agosto 2024, il parere negativo della Soprintendenza risultava in ogni caso emesso ben oltre il termine di consolidamento del silenzio-assenso.
Il provvedimento di diniego è stato pertanto ritenuto adottato in difetto dei presupposti di legge per l’esercizio del potere e annullato. I restanti motivi di impugnazione, concernenti i profili contenutistici del parere, sono stati assorbiti.
Nota della Redazione
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