La motivazione apparente è solo quella che infrange il minimo costituzionale dell’art. 111 Cost. (Cass. civ. Sez. 5 n. 13537 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, il vizio può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione della spesa, ma occorrendo una documentazione idonea a dimostrarne la natura e la funzione economica. È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale dell’Amministrazione la cui censura sia funzionalmente correlata ai profili di errori materiali della sentenza impugnata, medio tempore corretti.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società, relativo all’anno d’imposta 2007, fondato su un processo verbale di constatazione che contestava costi indeducibili e indebite detrazioni IVA. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva integralmente il ricorso della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, confermava la pretesa fiscale. A seguito di un primo ricorso per cassazione, la Corte rigettava la censura processuale ma accoglieva quella relativa al merito, cassando la sentenza con rinvio. In sede di rinvio, la CTR rigettava il ricorso in riassunzione. Avverso tale sentenza venivano proposti ricorso principale dalla società e ricorso incidentale dall’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente censurava la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla dedotta duplicazione degli avvisi tra gli anni 2006 e 2007, e per motivazione apparente circa le prove sull’inerenza dei costi. La Corte ritiene il motivo infondato. La sentenza impugnata reca una motivazione compiuta e intellegibile, che affronta il profilo processuale e procede a una ricostruzione del quadro probatorio, esponendo come l’accertamento si fondasse su fatti constatati nel processo verbale di constatazione.
Il giudice d’appello svolge una valutazione critica delle risultanze istruttorie, evidenziando per alcuni fornitori la mancata presenza delle fatture, per altri l’irregolarità dei documenti di trasporto e la mancata inerenza delle operazioni, anche sulla base di elementi come l’emissione di assegni solo parzialmente incassati. La CTR richiama il principio secondo cui spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, concludendo che la contribuente non ha fornito elementi idonei a confutare le risultanze del PVC.
La decisione rammenta che le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più ammissibili, essendo il sindacato di legittimità limitato alla violazione del “minimo costituzionale”. Non ricorrono nella specie la motivazione apparente, la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, atteso che la CTR ha proceduto a un effettivo scrutinio delle singole poste, valorizzando elementi specifici e rendendo con chiarezza il percorso logico seguito. Il ricorso principale è quindi rigettato.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia, che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza risulta nel frattempo corretta degli errori materiali ai quali la censura era funzionalmente correlata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
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Nota della Redazione
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