Rimborso spese legali a dipendente assolto con formula piena art 530 cpp (TAR Veneto n. 1236 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, spetta al dipendente pubblico assolto in sede penale anche quando il proscioglimento sia pronunciato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. L’espressione “sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità” non discrimina tra le formule assolutorie dei commi 1 e 2 dell’art. 530 cod. proc. pen., poiché la formula dell’insufficienza di prove è stata espunta dall’ordinamento. L’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità che le consenta di sindacare nel merito la valutazione compiuta dal giudice penale. Il rimborso è escluso solo quando il proscioglimento dipenda da cause diverse dall’assenza di responsabilità, quali l’estinzione del reato o ragioni meramente processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era stato coinvolto insieme ad altri agenti in un procedimento penale per un fermo di polizia conclusosi con il decesso della persona fermata. Dopo una prima assoluzione annullata dalla Cassazione per un vizio procedurale, e una successiva pronuncia di rigetto dell’imputazione, la Corte d’Assise d’Appello lo aveva assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto.

Nel successivo giudizio civile di risarcimento, il Ministero dell’Interno aveva chiamato in causa gli agenti, ma il Tribunale e la Corte d’Appello avevano condannato al risarcimento il solo Ministero, compensando le spese verso i terzi chiamati. Il ricorrente aveva ottenuto il rimborso delle spese dei processi penali, ma si era visto respingere — anche dopo istanza di riesame — la richiesta di rimborso delle spese sostenute nel giudizio civile. Il diniego si fondava sulla ritenuta insussistenza del requisito della sentenza che esclude la responsabilità. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale disattende l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Avvocatura erariale. La controversia attiene a prestazioni patrimoniali connesse a un pregresso rapporto di pubblico impiego non privatizzato e trae causa da fatti legati al servizio: opera quindi il foro speciale di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorrente prestava servizio in Veneto sia al momento dell’adozione dell’atto sia a quello della proposizione del ricorso, e il provvedimento riguarda unicamente la sua posizione.

Nel merito il Collegio ricostruisce le condizioni del rimborso ex art. 18 d.l. n. 67/1997: assoluzione con formula piena, nesso tra fatti addebitati ed espletamento del servizio, assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione. Il diniego contestava il primo requisito.

Il Tribunale rileva che il rimborso non può essere riconosciuto quando il proscioglimento dipenda da ragioni diverse dall’assenza di responsabilità — estinzione del reato, prescrizione, difetto di condizioni di procedibilità — ma non può essere escluso quando l’assoluzione sia pronunciata con formula piena. Entrambe le ipotesi dell’art. 530 cod. proc. pen. escludono ogni responsabilità penale: la formula dubitativa dell’assoluzione per insufficienza di prove è stata eliminata dal vigente codice di rito.

Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato e dell’Adunanza Generale n. 20/2013, secondo cui l’art. 18 non discrimina tra le formule assolutorie e non assegna all’amministrazione alcuna area di discrezionalità. Ammettere il contrario significherebbe consentire una riedizione in sede amministrativa del giudizio di responsabilità già compiuto dal giudice penale, in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.

Nel caso di specie il ricorrente è stato assolto con formula piena e la sentenza civile ha condannato al risarcimento il solo Ministero, senza alcuna affermazione di sua responsabilità. Il diniego fondato sul tenore delle pronunce civili equivarrebbe ad attribuire all’agente una responsabilità oggettiva collettiva. Il secondo motivo è assorbito, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con nuovo esame dell’istanza da parte dell’amministrazione. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, liquidate in 2.000,00 euro oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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