Rimborso spese legali a dipendente pubblico entro congruità Avvocatura di Stato (TAR Calabria n. 620 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 D.L. n. 67/1997 in favore del dipendente pubblico assolto non ha natura risarcitoria o restitutoria, ma di indennizzo, e non implica il completo ristoro delle spese effettivamente sostenute. L’Amministrazione è tenuta a corrispondere esclusivamente l’importo riconosciuto congruo dall’Avvocatura dello Stato, che valuta le effettive necessità difensive e non è vincolata né alla pretesa del difensore né alla liquidazione del Consiglio dell’Ordine. Il giudice amministrativo esercita in materia un sindacato di legittimità, limitato ai vizi di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti, con motivazione che consenta di comprendere la scelta del quantum debeatur. Resta a carico del dipendente l’onere di documentare le spese vive, non essendo sufficiente la loro mera esposizione in fattura.

Il Fatto

Un militare in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, imputato di truffa pluriaggravata continuata per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni di Comandante di Stazione, è stato assolto perché il fatto non sussiste in primo grado, con conferma della Corte di Appello Militare in secondo grado. Il dipendente ha chiesto all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 67/1997, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale militare.

Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha emanato un provvedimento espresso che, per relationem al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto, escludendo il rimborso delle spese vive. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, per sopravvenienza del provvedimento espresso, per come gravato con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Ha poi esaminato il merito dei motivi aggiunti, nei quali non era in contestazione l’an, ma solo il quantum del rimborso.

Soccorre l’art. 18 D.L. n. 67/1997, che limita il rimborso alle spese riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato n. 2054/2012, Cons. Stato n. 1266/2017, Cons. Stato n. 4942/2013, Cons. Stato n. 6736/2019 — e le Sezioni Unite n. 13861 del 2015, il Collegio ha ribadito che il diritto al rimborso non equivale al completo ristoro delle spese. L’Amministrazione valuta le effettive necessità difensive: il debito del cliente verso il professionista risponde a scelte soggettive non sindacabili, di cui lo Stato non può farsi carico.

Quanto all’ampiezza del sindacato, il giudice amministrativo verifica la legittimità della valutazione di congruità, limitandosi a rilevare manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti, con motivazione sintetica ma comprensibile sul quantum. Nel caso concreto, la valutazione di non particolare complessità del giudizio penale non è stata smentita dal ricorrente: la fattura n. 30/2025, relativa al grado di appello, quantifica il compenso in € 4.254,00, importo coincidente con quello ritenuto congruo dall’Avvocatura. Corrispondendo al proprio legale un compenso parametrato ai valori medi, il ricorrente ha di fatto convenuto su quella valutazione, che ragionevolmente si estende anche al primo grado.

Infine, quanto alle spese vive (€ 6.400,00), il Collegio ha escluso che la mancata sollecitazione dell’Amministrazione esonerasse il dipendente dall’onere di documentarle mediante l’allegazione dei documenti contabili. La loro semplice esposizione in fattura non è sufficiente, né la carenza documentale è stata sanata in sede giurisdizionale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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