La revoca dell’autorizzazione allo scarico per violazione delle prescrizioni non richiede l’autotutela (TAR Lazio n. 13415 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue, disposta per violazione delle prescrizioni e delle modalità indicate nel titolo autorizzatorio, costituisce ipotesi di revoca-decadenza, non riconducibile all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e, pertanto, non richiede una motivazione in ordine alle sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Le modifiche sostanziali apportate all’impianto rispetto al progetto originariamente assentito, che ne aumentano la capacità ricettiva o ne alterano le modalità di funzionamento, legittimano la revoca, a prescindere dall’irrilevanza penale della condotta. L’archiviazione del procedimento penale per violazione del codice dell’ambiente non incide sul rapporto amministrativo, ove la revoca trovi fondamento nella violazione delle prescrizioni amministrative. Il parere pro veritate richiesto dall’amministrazione non costituisce atto impugnabile, difettando dei caratteri di lesività ed attualità dell’interesse.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante impianto a sub-irrigazione, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto la revoca del titolo.

Il provvedimento era motivato con l’esito di un sopralluogo, dal quale era emerso che, all’esterno dell’area, erano installati bagni chimici con scarico convogliato nell’impianto autorizzato, non previsti nel progetto originario. La ricorrente contestava la legittimità della revoca, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale del terreno su cui insisteva l’impianto, l’assenza di violazioni penali (con conseguente archiviazione del procedimento) e la genericità dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come ipotesi di revoca-decadenza, non riconducibile all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, in quanto fondata sulla violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio e non su una rivalutazione dell’interesse pubblico. Tale qualificazione ha assorbito le censure relative alla presunta necessità di un’istruttoria in autotutela.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto irrilevante l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale della particella su cui insiste l’impianto, poiché l’autorizzazione era stata rilasciata in favore della ricorrente, che ne era l’unica titolare: correttamente, quindi, la revoca è stata a lei indirizzata. Parimenti irrilevante è stata considerata la dedotta genericità dell’individuazione dell’area, atteso che la relazione di sopralluogo descriveva con chiarezza le criticità riscontrate.

Il secondo motivo è stato rigettato sul rilievo che l’originaria autorizzazione conteneva l’obbligo di denunciare ogni variazione in rapporto alla qualità e quantità dello scarico, nonché ogni modifica alle condotte, e che le prescrizioni erano state rilasciate esclusivamente per gli scarichi del fabbricato principale. L’installazione di bagni chimici collegati all’impianto autorizzato ha integrato una modifica sostanziale, aumentando la capacità ricettiva dell’impianto secondo modalità diverse da quelle assentite, così legittimando la revoca.

Il Collegio ha infine precisato che l’archiviazione del procedimento penale non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo, fondato sulla violazione di prescrizioni amministrative e non sulla sussistenza di ipotesi di reato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il parere pro veritate non costituisce atto amministrativo impugnabile, difettando di lesività, anche in considerazione della sua successione temporale rispetto al provvedimento gravato. Il ricorso è stato, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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