Estrazione di ruolo impugnabile solo nei casi tassativamente previsti (Cass. civ. Sez. 5 n. 12673 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, l’estratto di ruolo non può essere impugnato autonomamente qualora le cartelle di pagamento sottostanti non siano state notificate, in virtù del divieto posto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, la cui disciplina, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, si applica anche ai processi pendenti. L’impugnazione dell’estratto di ruolo resta ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’art. 12 della l. n. 110/2024, in presenza di uno specifico e dimostrato pregiudizio. Ne consegue che, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di interesse, non potendo l’esame delle questioni processuali e sostanziali prescindere da un giudizio validamente instaurato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma un estratto di ruolo e sedici cartelle di pagamento in esso contenute, relative a crediti IRPEF e IVA per gli anni d’imposta dal 2013 al 2016, sostenendo che le cartelle non gli erano state notificate. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, riformando la sentenza, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha incentrato la propria decisione sull’esame del primo motivo di ricorso, con cui il contribuente lamentava la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la norma sopravvenuta non fosse applicabile ai processi pendenti. Gli Ermellini hanno respinto tale eccezione, richiamando il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui il divieto di impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo opera anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
La Corte ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva allegato né fornito la prova di trovarsi in una delle situazioni di specifico pregiudizio che la legge considera tassativamente idonee a reintrodurre la possibilità di impugnazione. L’art. 12 della l. n. 110/2024 limita infatti tale facoltà a ipotesi ben definite, quali la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione, la perdita di un beneficio nei rapporti con essa, le procedure del codice della crisi d’impresa, le operazioni di finanziamento e la cessione d’azienda.
Il rigetto del primo motivo ha determinato, come conseguenza logica e processuale, la inammissibilità per difetto di interesse dei restanti motivi di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l’esame delle doglianze relative alla nullità della sentenza per motivazione apparente, alla validità delle notifiche a mezzo PEC, alla prescrizione dei crediti e all’obbligo di motivazione sul calcolo di interessi e aggi presuppone necessariamente un giudizio validamente instaurato, condizione che nella specie manca.
In accoglimento dell’istanza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite e a un’ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata, oltre al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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