La prova liberatoria dalla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa richiede la dimostrazione del mancato utilizzo, non della mancata percezione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2242 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera la presunzione legale di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che implica di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione e la conoscenza degli affari sociali. A fondamento della presunzione non è richiesto alcun legame di parentela tra i soci, né è ostativo che la società rivesta la natura di società per azioni. Per superare la presunzione, il socio deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto, ovvero ancora che il socio sia assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all’informazione sull’andamento della società. La prova della mancata percezione degli utili, come il mancato transito di somme su conti correnti intestati al socio, non è sufficiente a vincere la presunzione. Ai fini dell’operatività della presunzione non è necessario che l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo, essendo sufficiente un valido accertamento in capo alla stessa.
Il Fatto
Il contribuente, socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, era destinatario di un avviso di accertamento per maggior reddito occulto, emesso in ragione della presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che non fosse stato esperito il contraddittorio preventivo. La Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza, escludendo la doverosità del contraddittorio per le imposte dirette e confermando la ripresa a tassazione, con annullamento delle sole sanzioni. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza, tra cui la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza (art. 132 c.p.c.), sulla presunzione di distribuzione degli utili (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.), sulla motivazione dell’avviso di accertamento (artt. 41-bis e 42 d.P.R. n. 600/1973) e sulla sussistenza dell’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 12, comma 7, l. n. 212/2000).
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando analiticamente ciascun motivo. Sul primo motivo la Suprema Corte ha chiarito che la prova necessaria per vincere la presunzione di distribuzione degli utili non consiste nel dimostrare che i soci non li hanno percepiti, ma nel dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti o sono stati reimpiegati nella società. È stata inoltre dichiarata l’inammissibilità della censura laddove essa sottende una richiesta di rivalutazione del merito del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, salvo i tassativi casi di vizio di motivazione secondo il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. come ridotto al “minimo costituzionale” dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Nel confermare l’orientamento giurisprudenziale sul punto, la Corte ha precisato che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati fonda la propria ragione sulla ristrettezza della base sociale e sul vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci, che normalmente caratterizza la gestione sociale. Tale presunzione può essere superata unicamente dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria, sul presupposto che l’onere probatorio non possa ritenersi assolto dalla semplice deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili o dal mancato transito di somme sui conti correnti personali.
Quanto alla doglianza relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte ha ribadito la legittimità della motivazione per relationem agli atti presupposti, come il verbale della Guardia di Finanza, non essendo necessaria un’autonoma valutazione dell’Ufficio laddove questo abbia condiviso le conclusioni, con una mera economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio. Infine, sul quinto motivo concernente l’omesso contraddittorio preventivo, la Corte ha confermato che, trattandosi di tributi non armonizzati, l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se espressamente previsto, non essendo applicabile l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e ribaditi dalle Sezioni Unite n. 21271/2025.
La Corte ha concluso rigettando integralmente il ricorso, non essendo emersi elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento impositivo, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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