Contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza nell’accertamento a tavolino (Cass. civ. Sez. 5 n. 9243 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento “a tavolino”, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale grava sull’amministrazione finanziaria esclusivamente per i tributi armonizzati; le modalità di svolgimento non sono a forma vincolata, essendo sufficiente strumenti di interlocuzione preventiva come questionari o accesso agli atti. La violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve l’onere della prova di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; la valutazione è demandata al giudice di merito secondo un giudizio probabilistico ex ante. In materia di motivazione per relationem, l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato è soddisfatto dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell’avviso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2016, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a un contratto di sponsorizzazione con la società contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sul contraddittorio endoprocedimentale. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c.: il giudice di primo grado si era già pronunciato sulla questione, respingendo il motivo. Il vizio di motivazione deduce l’omesso esame di un fatto storico, non di mere deduzioni difensive o elementi istruttori. La ricorrente non aveva indicato un “fatto” decisivo pretermesso, ma solo circostanze non decisive per l’accertamento della natura fittizia dell’operazione.

Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui, nei tributi armonizzati, il contraddittorio preventivo non ha forma vincolata e l’invio di un questionario soddisfa l’obbligo. Per i tributi non armonizzati, invece, l’obbligo sussiste solo nelle ipotesi espressamente previste. Richiamando le Sezioni Unite, la Corte afferma che la prova di resistenza non richiede una formale eccezione, ma l’onere di prospettare in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere, valutate secondo un giudizio probabilistico ex ante. Il giudice di merito aveva effettuato una valutazione concreta delle deduzioni, ritenute inidonee; la censura è quindi incensurabile. Il mancato superamento della prova di resistenza assorbe il primo motivo.

Il quarto motivo, relativo alla motivazione per relationem dell’avviso, è infondato. La Corte richiama l’orientamento per cui la motivazione può essere assolta richiamando un altro atto se questo è allegato o se il suo contenuto essenziale è riprodotto. Tale principio trova conferma nella novella dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. Nella specie, il contenuto essenziale del p.v.c. e degli altri documenti era stato riprodotto nell’avviso di accertamento, rendendo la motivazione idonea a consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.

Il quinto motivo, sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è inammissibile e infondato: la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non può risolversi in una diversa ricostruzione della quaestio facti, ma deve evidenziare l’inosservanza dei paradigmi di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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