Detenzione illegittima art. 3 Cedu e cesura tra titoli (Cass. pen. Sez. 1 n. 19313 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 Cedu nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto a ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l’esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l’esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso. Coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere o hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena possono unicamente proporre azione entro sei mesi al Tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione. Il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, con la conseguenza che è precluso al detenuto sottoporre questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza.
Il Fatto
Il detenuto aveva proposto reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza avanzando una richiesta di rimedi risarcitori per le condizioni di detenzione asseritamente lesive dell’art. 3 Cedu, con riferimento sia a periodi di carcerazione antecedenti al 12 aprile 2023, data di inizio dell’espiazione attuale della pena, sia al periodo successivo, trascorso presso la Casa circondariale di Genova-Marassi dal 12 aprile 2023 al 29 aprile 2024.
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, adito in sede di reclamo, aveva rigettato l’istanza, ritenendo inammissibile la domanda per i periodi detentivi pregressi, in ragione dello iato di sei mesi intercorrente tra i due periodi di detenzione, e infondata la richiesta per il periodo successivo al 2023, sia per la presenza di censure non sollevate in primo grado, sia per l’insussistenza di trattamenti inumani e degradanti. Avverso tale ordinanza, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Con riguardo al primo motivo, relativo ai periodi di detenzione antecedenti al 2021, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, non è possibile richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione, essendo ammessa unicamente l’azione per il ristoro in forma monetaria dinanzi al giudice civile. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato tale principio, avendo accertato che l’ultima detenzione antecedente era cessata nel 2021 e che l’espiazione attuale decorreva dal 12 aprile 2023, con una cesura di oltre sei mesi, pari allo stesso iato temporale richiesto dalla legge per l’azionabilità della domanda dinanzi al giudice civile. Tale cesura, pertanto, impediva l’azionabilità della domanda, pure volendo aderire all’orientamento giurisprudenziale che ammette la proposizione del reclamo per violazioni riferite a periodi pregressi, purché il reclamante sia ancora detenuto al momento della presentazione della domanda.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, sicché il detenuto non può sottoporre al Tribunale questioni nuove non dedotte nel reclamo diretto al magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie, dal raffronto tra l’istanza e l’atto di reclamo emergeva che le contestazioni relative a problemi sanitari, riscaldamento, impianto elettrico, assenza di palestra, insufficiente spazio nei locali di socialità e ridotta ora d’aria erano diverse da quelle prospettate al magistrato di sorveglianza, che riguardavano esclusivamente il sovraffollamento della camera per la presenza di sei persone in luogo di cinque.
Sull’unico profilo scrutinabile, relativo al sovraffollamento, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza scevra da vizi logici e giuridici: lo spazio pro capite, pur essendo stato in alcuni periodi anche al di sopra di 4 mq, non era mai sceso al di sotto dei 3 mq, in presenza di fattori compensativi quali l’assistenza sanitaria h24, l’apertura delle celle per otto ore al giorno e lo svolgimento di attività ludiche, risocializzanti e lavorative. Con tali argomentazioni, conformi alla giurisprudenza di legittimità sui fattori compensativi richiamata dalle Sezioni Unite n. 6551 del 2021, la Corte ha escluso la configurabilità della lesione dell’art. 3 Cedu e la sussistenza della lamentata apparenza motivazionale.
Nota della Redazione
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