Rimessione per grave situazione locale: necessaria incidenza sull’ufficio giudiziario nel suo complesso (Cass. pen. Sez. III n. 7386 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione del processo per grave situazione locale ha carattere eccezionale, perché deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e va quindi interpretata restrittivamente. Il presupposto consiste in un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da configurare un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede del giudizio di merito, inteso nel suo complesso e indipendentemente dalla sua composizione, oppure un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali. I motivi di legittimo sospetto si configurano solo come conseguenza di tale grave situazione locale. Le vicende riguardanti singoli magistrati possono rilevare ai fini dell’astensione e della ricusazione, ma non integrano il presupposto della rimessione.

Il Fatto

Il richiedente, imputato appellante in un procedimento penale pendente innanzi alla Corte d’appello, dopo una condanna in primo grado per reati tributari e fallimentari, ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., deducendo una situazione di grave incompatibilità ambientale nel distretto di corte d’appello.

A fondamento della richiesta ha allegato l’esistenza di un presunto sistema di potere giudiziario, politico, investigativo e giornalistico, collegato alla criminalità organizzata, che avrebbe determinato aggressioni giudiziarie nei suoi confronti, anche in ragione della sua attività di opinionista televisivo. Ha dedotto molteplici procedimenti, numerosi proscioglimenti, assoluzioni in altri giudizi, indagini riguardanti magistrati che si erano occupati dei procedimenti a suo carico, condizionamenti della avvocatura locale e della stampa, nonché l’inadeguatezza degli istituti della astensione e della ricusazione, le cui istanze erano state rigettate.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal carattere eccezionale dell’istituto, che deroga al giudice naturale precostituito per legge e impone un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano. Ne deriva che la grave situazione locale deve costituire un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale, e connotato da abnormità e consistenza tali da integrare un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede del processo di merito, o un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali.

Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 13687 del 28.01.2003 e numerosi precedenti conformi, tra cui Sez. III n. 24050 del 18.12.2017, Sez. II n. 55328 del 23.12.2016 e Sez. III n. 23962 del 12.05.2015. Da tale orientamento si ricava che la rimessione opera solo in presenza di fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e capaci di riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione: le cause che incidono sull’imparzialità di un singolo componente possono rilevare ai fini della astensione e della ricusazione, non della rimessione. Il presupposto è inoltre la non eliminabilità altrimenti della situazione, con conseguente alternatività tra astensione e ricusazione, da un lato, e rimessione, dall’altro.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il richiedente ha prospettato le proprie doglianze con toni aspri e denigratori, ma in modo generico e sostanzialmente assertivo, senza illustrare specifici atti e comportamenti dai quali desumere le dedotte ostilità. Le asserzioni, pur di estrema gravità, non dimostrano una situazione non eliminabile mediante la sollecitazione all’astensione o la ricusazione, né idonea a riverberarsi sulla serenità e imparzialità dell’organo giudicante nel suo complesso. La prospettata ostilità risulta, anzi, smentita dalle ripetute assoluzioni ottenute proprio da organi giudiziari del distretto di cui si assume la prevenzione.

La Corte aggiunge che il richiedente, pur riferendosi a un procedimento pendente in appello, non ha allegato di aver presentato analoga richiesta in relazione al giudizio di primo grado, né il mutamento della situazione ambientale rispetto a quel momento, risultando la richiesta generica anche sotto tale profilo. La mancata astensione del giudice che vi sarebbe stato obbligato non determina alcuna situazione di ostilità pregiudiziale: ciò non preclude la ricusazione e la mancata astensione opera solo, eventualmente, sul piano disciplinare. Infine, la dedotta ostilità di esponenti dell’avvocatura, della Guardia di Finanza e della stampa non costituisce causa di rimessione, in assenza della illustrazione specifica della sua incidenza sulla libertà di determinazione dei soggetti processuali.

La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile. Alla dichiarazione consegue la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, sesto comma, cod. proc. pen., non risultando l’istanza proposta senza colpa. La Corte esclude invece la condanna alle spese processuali, non prevista dalla medesima disposizione e non integrabile con l’art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell’istituto e dell’atto introduttivo del procedimento incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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