Vizio parziale di mente e bilanciamento unitario delle circostanze (Cass. pen. Sez. II n. 22807 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabilità, è circostanza inerente alla persona del colpevole e va valutato nel giudizio di comparazione, che ha carattere unitario. Il profilo circostanziale dell’art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i fatti commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, costituisce aggravante ad effetto speciale, ma non prevede limiti al bilanciamento. Il giudice non può scindere il giudizio di equivalenza o prevalenza, ma deve applicare i parametri dell’art. 69 cod. pen., tenendo conto di tutte le circostanze di segno opposto. L’erronea applicazione della legge sostanziale impone l’annullamento sul punto, fermo il divieto di reformatio in peius. Il giudice che subordina la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale deve motivare, sommariamente, sulla capacità economica del condannato, se emergono elementi concreti che la mettano in dubbio.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’incongruo bilanciamento tra l’attenuante del vizio parziale di mente e l’aggravante contestata, ritenute le attenuanti generiche solo equivalenti; la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza previo accertamento delle condizioni economiche; la quantificazione delle spese processuali liquidate in favore della parte civile.
La Corte territoriale aveva ratificato la statuizione di primo grado, disattendendo la richiesta di prevalenza delle attenuanti e sottolineando il disvalore del fatto commesso ai danni di una persona con disabilità, senza però rilevare l’incongruità complessiva del computo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il Tribunale aveva operato sulla pena base, ridotta per il tentativo, una sola riduzione ex art. 89 cod. pen., dopo aver concesso le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante dell’art. 36, comma 1, legge n. 104 del 1992. La Corte distrettuale si era limitata a disattendere la richiesta di prevalenza, senza percepire il vizio del computo complessivo.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato indirizzo (Sez. 3 n. 44175 del 2023; Sez. 2 n. 8749 del 2020; Sez. 4 n. 1355 del 2020; Sez. 1 n. 40812 del 2010; Sez. 3 n. 2205 del 1993): il vizio parziale di mente è circostanza inerente alla persona del colpevole e soggiace al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario. L’aggravante speciale non preclude il bilanciamento. Il giudizio di equivalenza o prevalenza non poteva quindi essere scisso e doveva rispettare i parametri dell’art. 69 cod. pen.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce l’indirizzo più attento alla proporzionalità della pena (Sez. 5 n. 39778 del 2025; Sez. 6 n. 33680 del 2025; Sez. 5 n. 37160 del 2024): il giudice che subordina il beneficio al pagamento della provvisionale deve motivare sulla capacità economica del condannato se emergono elementi concreti che la mettano in dubbio. Nel caso, la Corte territoriale ha espresso un apprezzamento fattuale sulla ragionevolezza della subordinazione, avuto riguardo allo svolgimento di lavori saltuari, al congruo termine e all’importo limitato; l’obbligo motivazionale è assolto.
Il terzo motivo è generico. Nella liquidazione delle spese della parte civile non è richiesta motivazione specifica quando ci si attenga ai valori medi del D.M. n. 55 del 2014 (Sez. 2 n. 47860 del 2019; Sez. 6 n. 42543 del 2016). Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la parte civile ha diritto alla liquidazione solo se ha svolto un’attività effettiva a tutela dei propri interessi; nel caso le conclusioni si sono limitate a precisare le richieste, senza utile contributo alla dialettica processuale.
La sentenza è pertanto annullata in parte, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, Ufficio viciniore; il ricorso è rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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