Inammissibile la rimessione in termini per il rito abbreviato dopo la Cartabia (Cass. pen. Sez. II n. 21084 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato e di beneficiare del correlato trattamento premiale trova giustificazione nell’esigenza di assicurare una rapida definizione del processo. Le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere il rito, i termini e le modalità di accesso hanno natura processuale e restano soggette al principio tempus regit actum, non alla regola dell’art. 2 cod. pen., applicabile alle sole norme sostanziali. La natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. non muta tale qualificazione. Ne consegue che la sopravvenienza della riforma cd. Cartabia e la pendenza del procedimento in fase dibattimentale non giustificano la rimessione in termini per la richiesta di accesso al rito speciale, che resta ancorata alla sede dell’udienza preliminare. Allo stesso modo, il riconoscimento in dibattimento di una diversa qualificazione giuridica del fatto non legittima l’imputato a proporre tardivamente l’istanza di messa alla prova, potendo egli avanzare tempestivamente la richiesta entro il termine perentorio dell’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., deducendo l’inesattezza della contestazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 27 novembre 2024, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2025, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha censurato l’erronea interpretazione dell’art. 2 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato, nonché in ordine alla ritenuta tardività dell’istanza di messa alla prova formulata all’udienza del 5 aprile 2023, prima udienza successiva alla riqualificazione del fatto in ricettazione attenuata. Il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione sulla responsabilità penale. Il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 133 cod. pen. e l’omessa sostituzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, l’accesso agli atti comprova che l’imputato, in sede di udienza preliminare, non aveva formulato alcuna richiesta di ammissione al rito abbreviato, avendo il difensore espressamente optato per il rito ordinario. La Corte territoriale ha correttamente affermato che la disciplina del giudizio abbreviato è soggetta al principio tempus regit actum e non alla regola dell’art. 2 cod. pen., applicabile alle sole norme sostanziali. Il termine per richiedere il rito coincideva con l’udienza preliminare e, con la proposizione dell’appello, l’imputato ha introdotto la fase di secondo grado, determinando la definitiva preclusione di ogni regressione del procedimento.
La Corte ribadisce che il diritto di accedere al rito premiale si giustifica nell’esigenza di rapida definizione del processo. Il legislatore ha previsto, quale corrispettivo della rinuncia al dibattimento e dell’accettazione del rischio di essere giudicato allo stato degli atti, la riduzione della pena. La rimessione in termini finirebbe per frustrare le finalità di economia processuale e di deflazione proprie dell’istituto e quelle che permeano l’intera riforma cd. Cartabia, volta a ridurre la durata del procedimento incentivando la definizione del giudizio successivamente alla pronuncia di primo grado. Sul punto richiama Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, Rv. 286740-01 e Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Rv. 286520-01.
Quanto alla messa alla prova, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento, da parte del giudice del dibattimento, di una diversa qualificazione giuridica del fatto non legittima l’imputato a proporre tardivamente l’istanza di ammissione. L’erronea qualificazione contenuta nell’imputazione non determina alcuna preclusione, potendo l’imputato avanzare tempestivamente la richiesta entro il termine dell’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., deducendo l’inesattezza della contestazione. Il termine assume carattere perentorio e non può essere superato invocando una diversa qualificazione operata dal giudice, ove l’imputato fosse già nella condizione di prospettarla nei termini. Richiama Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, Rv. 281767-02 e Sez. 1, n. 17595 del 10/02/2026, non massimata.
Il secondo motivo è aspecifico e articolato esclusivamente in fatto, restando estranei ai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte generico: la pena era già stata determinata nel minimo edittale, ulteriormente diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., e la censura sulla sostituzione della pena difetta di autosufficienza, non essendo stata allegata la necessaria procura speciale. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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