Cascami di tabacco senza preparazione: no al contrabbando (Cass. pen. Sez. 3 n. 5441 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con riferimento a “cascami di tabacco” che non siano “preparati per la vendita al minuto”. Tale requisito è indefettibile per la qualifica dei cascami come “tabacco da fumo” e, quindi, come “tabacco lavorato” sottoposto ad accisa ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. n. 504/1995. Le nuove disposizioni di cui all’art. 84 d.lgs. n. 141/2024, pur inasprendo la risposta sanzionatoria per il contrabbando, non hanno innovato le definizioni di “tabacco lavorato”. La loro applicazione non può prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti impositivi. L’insussistenza del fumus commissi delicti determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di riesame e la perdita di efficacia delle misure cautelari reali.
Il Fatto
Con un’unica ordinanza, il Tribunale di Gorizia rigettava le istanze di riesame proposte dalla società tedesca, destinataria del carico, e dalla società ucraina, appaltatrice del trasporto e proprietaria del veicolo, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di kg. 13.266 di “cascami di tabacco” e il decreto di sequestro preventivo del trattore e del rimorchio. Il materiale, stipato in 99 colli e non confezionato per la vendita al minuto, era stato ritenuto “tabacco lavorato” dagli operanti e dal Tribunale, che ne avevano desunto la sussistenza del fumus del reato di contrabbando.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i ricorsi, richiamando integralmente il precedente della medesima Sezione n. 47306 del 2024, reso in un caso analogo. La definizione normativa di tabacco lavorato sottoposto ad accisa, di cui all’art. 39-bis d.lgs. n. 504/1995, comprende i “cascami di tabacco” soltanto quando essi siano “preparati per la vendita al minuto” e possano essere fumati. Tali requisiti, conformi alla Direttiva 2011/64/UE, sono cumulativi e indefettibili.
Nel caso di specie, la circostanza che il materiale fosse raccolto in colli di notevole peso e non fosse ulteriormente confezionato esclude la sussistenza del requisito della preparazione per la vendita al minuto. La Corte ha quindi escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 84 d.lgs. n. 141/2024, il quale ha inasprito le sanzioni ma non ha modificato le definizioni di tabacco lavorato, che restano quelle risultanti dalla normativa sulle accise.
La valutazione operata dagli operanti nell’immediatezza dei fatti — basata sulla mera constatazione che il tabacco fosse sminuzzato e avesse odore di sigaretta — è stata ritenuta erronea, così come la decisione del Tribunale che aveva tentato di integrare la motivazione del decreto del Pubblico Ministero. Accertata l’insussistenza del fumus commissi delicti, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, la cessazione della misura cautelare reale e la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.
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Nota della Redazione
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