Pene sostitutive e motivazione sui precedenti penali dell’imputata (Cass. pen. Sez. V n. 30466 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il giudice deve verificare la sussistenza di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, poiché la prospettiva rieducativa non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva. Il controllo di legittimità si limita alla verifica della congruità della motivazione. I precedenti penali della stessa indole possono fondare il diniego, non essendo necessaria una specifica prognosi ulteriore. Le capacità reddituali dell’imputato vanno accertate solo se il giudice ritenga la sostituzione adeguata al caso concreto. In tema di danno di speciale tenuità, il valore della cosa va valutato con prognosi postuma ex ante, al momento della commissione del reato, restando la restituzione della refurtiva un post factum non valutabile.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Chieti per il reato di furto tentato aggravato, per essersi impossessata di prodotti cosmetici prelevati dagli scaffali di un supermercato, non riuscendo nell’intento perché fermata prima di superare il varco di uscita senza acquisti. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
Con il primo motivo ha contestato la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo l’assenza di una querela validamente sottoscritta e contenente i riferimenti al fatto. Con il secondo ha rivendicato l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, valorizzando l’arresto del reato allo stadio del tentativo e la restituzione integrale della merce. Con il terzo ha censurato il diniego di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare due precedenti penali.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza: in atti è presente una formale querela, sottoscritta dal procuratore speciale della persona offesa in forza di procura speciale, contenente l’istanza di punizione per i fatti contestati, sommariamente indicati. Richiamando Sez. IV n. 8486 del 2022, il Collegio ha ribadito che è necessario e sufficiente, per la validità della querela, che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine a un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni o dettagliate descrizioni.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato nel merito. La Corte ha premesso che l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso sul danno criminale nella sua globalità, non sul solo danno patrimoniale (Sez. V n. 344 del 2021). Sul piano patrimoniale ha ribadito che l’entità del danno va verificata al momento della commissione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva un post factum non valutabile (Sez. V n. 19728 del 2019). Nel caso del furto tentato, la valutazione va compiuta mediante prognosi postuma ex ante, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato (Sez. V n. 47144 del 2022).
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. La Corte ha ricordato che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle pene sostitutive alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare la sussistenza di fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole. Richiamando Sez. V n. 43622 del 2023, ha precisato che la prospettiva rieducativa non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva e che il controllo di legittimità si arresta alla verifica di una congrua motivazione.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione, ponendo in rilievo la propensione dell’imputata a violare le prescrizioni di legge, desunta dalla commissione dei reati per i quali era già stata condannata. Quanto alle capacità reddituali, i giudici di legittimità hanno chiarito che la relativa valutazione va effettuata solo se il giudice ritenga la sostituzione adeguata al caso concreto. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso