Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Lazio n. 1214 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine perentorio fissato in dispositivo e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza alcun compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre spese di lite.
La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. L’amministrazione si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. In via preliminare ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, che ha individuato in due elementi: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non era controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione. Ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio specificato in dispositivo, fissato in sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente per la materia. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari.
Il Tribunale ha precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La regolamentazione delle spese di lite è avvenuta secondo il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla refusione in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata intesa come comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, con richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.
Nota della Redazione
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