Definizione agevolata del payback e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 9815 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie relative al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il ricorso avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il meccanismo agevolato consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il gravame, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui i decreti ministeriali che hanno dichiarato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e i provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano. Con successivi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa ai provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, chiedendone l’annullamento sia per vizi propri sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo tempestivamente all’integrale pagamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 dispone che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi.
Il Tribunale ha evidenziato un profilo decisivo: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, prevista dalla norma, richiede il deposito da parte delle Regioni di documentazione attestante l’avvenuto versamento, onere nella specie non adempiuto. Tale circostanza non impedisce tuttavia al Tribunale di rilevare che la condotta della ricorrente sia comunque idonea a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito.
La Corte ha osservato che il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 consente all’azienda il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. La scelta di avvalersi della definizione agevolata manifesta inequivocabilmente la volontà di non perseguire più l’annullamento degli atti.
Ne consegue che il ricorso, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla legge, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
Nota della Redazione
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