Conversione permesso stagionale, obbligo di valutare le controdeduzioni via PEC (TAR Campania n. 1296 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la Prefettura non può respingere l’istanza eccependo che le controdeduzioni al preavviso di rigetto siano state inoltrate a mezzo PEC anziché caricate sul portale informatico dedicato, né può limitarsi a qualificarle come “non decisive” senza esternarne le ragioni. L’obbligo di esame delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è derogato dalla digitalizzazione del procedimento, che non può comprimere le garanzie del privato. La verifica di congruità reddituale del datore di lavoro, funzionale a prevenire rapporti di lavoro fittizi, va condotta in modo complessivo e non atomistico: il solo volume d’affari al netto dei costi non esaurisce la valutazione della solidità economica dell’impresa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha presentato domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato su offerta di un datore di lavoro che lo aveva già impiegato regolarmente. La Prefettura di Salerno ha avviato il procedimento e, dopo il preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza.

Il diniego si fonda sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che dalla consultazione delle banche dati fiscali ha rilevato una carenza reddituale dell’impresa, risultante dalla mera differenza tra volume d’affari e costi sostenuti. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, ottenendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia con l’ordinanza n. 45/2026 della stessa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso cogliendo, in via assorbente, il vizio procedimentale e il conseguente deficit istruttorio e motivazionale. Il ricorrente, dopo il preavviso di rigetto, aveva trasmesso una memoria con documentazione a mezzo PEC agli indirizzi dell’Amministrazione. La Prefettura ha replicato che le controdeduzioni andavano caricate esclusivamente sul portale dedicato, salvo poi motivare il diniego rilevando che il richiedente non aveva prodotto elementi decisivi.

Il percorso logico dell’autorità è contraddittorio: da un lato si contesta l’irregolare inoltro delle osservazioni, dall’altro le si ritiene “non decisive” senza spiegarne le ragioni, a fronte di controdeduzioni puntuali. Il difensore aveva peraltro rappresentato di non avere accesso al portale, le cui credenziali restano nella disponibilità esclusiva di chi ha presentato l’istanza.

La Sezione richiama un proprio precedente (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 11 marzo 2026, n. 512): la digitalizzazione dei processi amministrativi è essenziale per efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ma non può comportare la compromissione delle garanzie riconosciute al privato dal Legislatore nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Non opera la sanatoria del primo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha introdotto plurimi elementi — memoria, dichiarazione IVA, circolari, studi di settore — astrattamente idonei a confutare il parere dell’I.T.L., e non è dato comprendere se siano stati esaminati. L’I.T.L. si è limitato a una mera sottrazione aritmetica tra volume d’affari e costi, senza valutare la natura delle voci di costo, legate ad investimenti d’impresa.

Su quest’ultimo punto il Collegio osserva che la ratio della verifica di congruità reddituale — disciplinata dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998 e dalle circolari I.N.L. n. 3/2022 e 2066/2023 — è accertare la reale capacità di sostenere le spese dell’assunzione, per prevenire rapporti di lavoro fittizi. In assenza di indici di intento fraudolento, è illogico contestare in sede di conversione la capacità del datore di garantire una maggiore stabilità al lavoratore già integrato. La valutazione deve essere complessiva e non meramente atomistica.

Il ricorso è accolto, assorbiti gli ulteriori motivi. Il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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