Tossicodipendenza e continuazione: necessari gli indici rivelatori del disegno unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 19049 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di tossicodipendenza del condannato costituisce un elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso solo con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, purché sussistano le altre condizioni richieste per la configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. Di conseguenza, detto stato non può rappresentare, di per sé, un elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo, allorché manchino gli altri indici c.d. rivelatori di una programmazione unitaria dei reati. Il giudice dell’esecuzione non è tenuto ad applicare la continuazione ogni qualvolta emerga una condizione di dipendenza, ma deve accertare la sussistenza del disegno unitario, motivando adeguatamente l’eventuale diniego, che è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica e nella veste di giudice dell’esecuzione, aveva parzialmente accolto l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con distinte sentenze definitive. Il giudice aveva unificato sotto il vincolo i reati di cui alle sentenze indicate sub c), d) ed e), rideterminando la pena, ma aveva rigettato l’istanza quanto ai reati giudicati con le sentenze sub a) e b). Avverso tale diniego proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, anche in ragione del proprio stato di tossicodipendenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il costante insegnamento secondo cui la condizione di tossicodipendenza può giustificare l’unicità del disegno criminoso solo con riguardo a reati collegati e dipendenti da tale stato, e sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen..

Ad avviso degli Ermellini, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente preso in considerazione lo stato di tossicodipendenza del soggetto, ma aveva ritenuto che questa condizione, per i reati oggetto delle sentenze sub a) e b), non fosse sufficiente a integrare il vincolo, difettando gli altri indici rivelatori di una programmazione unitaria. Il provvedimento impugnato aveva pertanto adeguatamente motivato l’insussistenza del disegno criminoso, evidenziando come i reati apparissero determinati da circostanze ed esigenze occasionali.

La Corte ha quindi precisato che le doglianze del ricorrente miravano a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base del provvedimento, non consentita in sede di legittimità, e che i difetti di motivazione denunciati non emergevano dal testo dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato.

Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha disposto l’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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