Patteggiamento subordinato alla sospensione: omissione emendabile come errore materiale (Cass. pen. Sez. IV n. 11478 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta concordata di applicazione della pena può essere subordinata dalle parti alla concessione della sospensione condizionale. Il giudice che ratifica l’accordo non può alterarne il contenuto: o accoglie la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, o la rigetta in toto. L’omessa pronuncia sul beneficio, quando dal tenore della decisione emerga trattarsi di mera omissione e non sussistano cause ostative, integra un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., anche mediante diretta integrazione della sentenza da parte della Corte di cassazione. La disposizione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto all’art. 130 cod. proc. pen., che attribuisce il potere di rettifica al giudice dell’impugnazione, purché questa non sia dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 05.12.2024, ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. La richiesta di patteggiamento era stata espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale, ma il dispositivo non ne recava menzione.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di applicazione pena. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione del dispositivo in relazione all’omessa indicazione del beneficio; la difesa ha depositato note conclusive associandosi a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei poteri del giudice rispetto al contenuto dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. Il ruolo del giudice non è meramente notarile, ma il suo orizzonte decisionale resta definito dal contenuto dell’accordo delle parti. L’essenza del patteggiamento è data anche dalla prevedibilità in concreto della decisione, cioè dalla possibilità per l’imputato di controllare il contenuto della sentenza, secondo il principio affermato da Sez. U n. 23400 del 27.01.2022, Boccardo.

Nel ratificare l’accordo il giudice non può alterarne il contenuto, ad esempio subordinando la sospensione condizionale all’adempimento di un obbligo estraneo alla pattuizione: se reputa l’imputato immeritevole del beneficio, non ha alternativa rispetto al rigetto dell’istanza, come chiarito da Sez. III n. 19605 del 25.01.2023, Leone. Nella specie il difetto di correlazione sussiste. Il giudice di merito aveva dato atto in premessa dell’accordo comprensivo della subordinazione, ma non aveva menzionato il beneficio in dispositivo.

Tale omissione configura un errore materiale: è lo stesso giudice a richiamare il contenuto dell’atto negoziale, sicché, ove non avesse ritenuto accordabile il beneficio, avrebbe dovuto rigettare il patto in toto. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 13103 del 03.12.2015, dep. 2016, Buonocore. Quanto al potere di emenda, la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non è derogatoria rispetto all’art. 130 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al giudice dell’impugnazione quando il provvedimento sia impugnato con ricorso ammissibile, secondo Sez. IV n. 40112 del 20.06.2023, Pozzi.

Poiché il ricorso è fondato e non inammissibile, la Corte può esercitare il potere di rettifica. In caso di patteggiamento con omissione del beneficio cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, qualora dal tenore della decisione emerga una mera omissione, si configura un errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. anche mediante diretta integrazione della sentenza: così Sez. IV n. 5357 del 04.02.2020, Calleri e Sez. III n. 3741 del 14.12.2020, dep. 2021, Pompa. In difetto di cause ostative, non evidenziate in sentenza né emergenti dal casellario, la Corte dispone la correzione del dispositivo nel senso richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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