Rinnovazione istruttoria in appello non decisiva se il quadro probatorio è granitico (Cass. pen. Sez. VII n. 39894 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Tale impossibilità sussiste unicamente se i dati probatori acquisiti sono incerti e se l’incombente richiesto è decisivo, nel senso che possa eliminare le incertezze o sia oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza. Le ragioni del rigetto possono essere espresse anche in forma implicita nell’apparato motivazionale. Il giudice di appello non è tenuto a disporre la perizia richiesta quando il compendio probatorio acquisito risulti solido e la stessa sia inidonea a mutarne l’esito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per furto aggravato; la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato espletamento di una perizia informatica sulla genuinità dei messaggi vocali inviati dal suo telefono cellulare in ora e luogo incompatibili con quelli del commesso reato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio muove dalla portata dell’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., ricordando che alla rinnovazione dell’istruzione in appello si può ricorrere solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Tale impossibilità ricorre, secondo la giurisprudenza richiamata, quando i dati probatori già acquisiti siano incerti e l’incombente richiesto sia decisivo, ossia idoneo a eliminare le incertezze o a inficiare ogni altra risultanza. La Corte cita Sez. III n. 35372 del 2007, Sez. III n. 47963 del 2016 — che ammette anche ragioni di rigetto implicite nella motivazione — e Sez. V n. 112 del 2021.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha reso ampia ed esaustiva motivazione, immune da vizi di illogicità, spiegando l’irrilevanza della rinnovazione. Vengono richiamati l’attendibilità del riconoscimento fotografico della persona offesa e il tratto caratterizzante evidenziato; la mancata produzione di documentazione sull’alibi; l’intestazione del telefono a soggetto diverso dall’imputato; la rinuncia all’escussione del teste indicato come destinatario dei messaggi vocali.
La Corte di legittimità osserva inoltre la facile possibilità, per l’imputato, di registrare i vocali con altro dispositivo e di farli inviare da un terzo, così che la conclusione sulla non decisività dell’accertamento risulta sorretta da motivazione priva di fratture logiche.
Conseguono la condanna alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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