Stato di necessità e indigenza non integrano la scriminante nel furto (Cass. pen. Sez. VII n. 39892 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., la situazione di indigenza non è di per sé idonea a integrare la scriminante, per difetto dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, poiché alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere mediante gli istituti di assistenza sociale. L’imputato è gravato da un onere di allegazione avente a oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, dovendo dimostrare di avere agito per insuperabile costrizione, subendo la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile; il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente. Ai fini dell’attenuante della tenuità del danno ex art. 62 n. 4 cod. pen. occorre considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa, compresi i danni ulteriori conseguenti alla sottrazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per due furti, uno dei quali commesso all’interno di un veicolo in sosta. La difesa ha sostenuto che i fatti fossero stati determinati da uno stato di necessità legato alle condizioni economiche dell’imputato, negando altresì l’aggravante della violenza sulle cose e rivendicando il riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12.06.2025, aveva confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze invocate.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi si limitano a riprodurre censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente escluso l’operatività della scriminante dello stato di necessità. L’indigenza, secondo il consolidato orientamento richiamato, non integra di per sé la causa di esenzione, difettando l’attualità e l’inevitabilità del pericolo: alle esigenze degli indigenti si può provvedere tramite gli istituti di assistenza sociale. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. V n. 3967 del 2015 e Sez. III n. 35590 del 2016. L’imputato, inoltre, è tenuto ad allegare tutti gli estremi dell’esimente, allegazione nel caso assente.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. Le telecamere cittadine non hanno confermato la tesi difensiva dell’apertura agevole della portiera, essendo la scena oscurata dal transito di un autobus. Le dichiarazioni della persona offesa, inoltre, hanno confermato il danneggiamento del sistema di chiusura dell’autovettura, circostanza che l’assenza di segni di scasso non esclude, trattandosi di apertura automatizzata a distanza.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che ai fini dell’accertamento della tenuità del danno deve valutarsi il valore complessivo del pregiudizio, non solo il valore della res sottratta. Nel caso del furto in auto rileva il costo di riparazione del sistema di chiusura; per il furto nel supermercato, il danno di euro 70,42 non può qualificarsi lievissimo, secondo l’orientamento di Sez. IV n. 8530 del 2015.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *