Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e divieto di questioni nuove (Cass. pen. Sez. 2 n. 13736 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che presenti motivi generici, per tali intendendosi sia quelli intrinsecamente indeterminati, sia quelli che difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In ogni caso, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, essendo il controllo sulla motivazione circoscritto alla verifica della coerenza delle argomentazioni rispetto alle ragioni che hanno giustificato la decisione. Non sono deducibili in sede di legittimità le questioni che, pur essendo pacificamente deducibili, non siano state prospettate nei giudizi di merito. Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario.
Il Fatto
Con sentenza del 14/02/2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni capi di imputazione e assolveva uno degli imputati da un’ulteriore contestazione. Per le residue imputazioni, la Corte territoriale rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati, confermando la condanna per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche e per plurimi episodi di ricettazione di documenti d’identità contraffatti, poi utilizzati per l’accesso abusivo a conti correnti e il phishing.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. La difesa deduceva, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, contestando la prova della materiale disponibilità dei documenti falsi e la sussistenza dell’elemento soggettivo. Con riferimento al reato associativo, si lamentava l’insussistenza del vincolo stabile e la mancata dimostrazione di una struttura organizzativa, nonché la valutazione acritica delle intercettazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, pur denunciando formalmente la violazione di legge, le censure relative alla ricettazione si collocavano fuori dal vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., atteso che la violazione di legge si configura unicamente quando si contesta l’errata individuazione o applicazione della norma giuridica, non già quando si contesta la ricostruzione del fatto concreto operata dal giudice di merito.
Quanto alle residue doglianze, i giudici di legittimità le hanno ritenute inammissibili perché aspecifiche, in quanto non confrontatesi con le ragioni della decisione impugnata, ovvero perché vertenti su questioni di fatto non dedotte in appello e pertanto non deducibili in sede di legittimità, giusto il disposto dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte ha altresì evidenziato che la prova della materiale disponibilità dei documenti era stata logicamente desunta dai giudici di merito dall’invio delle fotografie degli stessi al coimputato, precisando che l’art. 648 cod. pen. punisce anche chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare le cose provenienti dal delitto.
Con riferimento all’ipotesi del concorso nel reato presupposto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione, è sufficiente che non emerga la prova del contrario, onere che la difesa non aveva assolto limitandosi a prospettare una mera evenienza. Ha infine escluso la contraddittorietà della motivazione, ravvisando una netta diversità tra la vicenda di cui al capo C e quella di cui al capo D, per la quale gli elementi di prova a carico erano plurimi e solidi.
In relazione al ricorso dell’imputato condannato per il delitto associativo, la Corte ne ha rilevato la genericità, sia intrinseca che estrinseca, consistente nella mera reiterazione degli argomenti già disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Tale genericità ha impedito ogni confronto con gli elementi valorizzati dai giudici di merito per ritenere sussistente il sodalizio e per attribuire all’imputato un ruolo apicale, quali la reiterazione dei reati sulla base di un modus operandi consolidato e il contenuto delle comunicazioni tra gli associati.
L’inammissibilità dei ricorsi non ha consentito di rilevare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso