Competenza territoriale e condotte alternative dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Cass. pen. Sez. III n. 13191 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sono alternative tra loro e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine; se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, ai fini della competenza per territorio, rileva il luogo di consumazione della prima di esse. Quando tale luogo non sia individuabile, opera il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., con radicamento della competenza nel luogo in cui è avvenuta l’ultima parte dell’azione. L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, nemmeno dopo la legge n. 48/2008, con conseguente insussistenza dell’obbligo di contraddittorio ex art. 360 cod. proc. pen. e dell’inutilizzabilità dei dati acquisiti.

Il Fatto

Un indagato è destinatario di custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, in relazione a un reato di detenzione e trasporto di stupefacente, aggravato, contestato in concorso con un imputato di reato connesso. L’ordinanza viene eseguita e il difensore propone istanza di riesame davanti al Tribunale della Libertà di Roma, che rigetta. Contro il rigetto il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi: l’incompetenza territoriale del giudice procedente e l’inutilizzabilità dei dati estrapolati dal cellulare in disponibilità del coindagato, dalla cui lettura sarebbe emerso il suo coinvolgimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale del riesame aveva aderito al principio secondo cui le condotte dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, riferite alla stessa sostanza e a un unico fine, costituiscono un unico reato, con competenza radicata nel luogo della prima condotta. Escluso che tale prima condotta fosse l’importazione, il Tribunale aveva individuato nel trasporto e nella detenzione le condotte contestate e, non individuabile il luogo dell’accordo, aveva applicato l’art. 9 cod. proc. pen., radicando la competenza nel luogo dell’ultima parte dell’azione: la piazzola autostradale nel circondario di Velletri.

La Corte conferma tale impostazione richiamando il proprio precedente (Sez. III n. 8999 del 2019, Spada, Rv. 278418). Le condotte sono alternative e perdono la loro individualità quando riferite alla stessa sostanza e a un unico fine. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi. È irrilevante che sia stato contestato il trasporto e non l’importazione: la struttura del capo di imputazione ben può comprendere anche l’importazione, ma il luogo dell’organizzazione del trasporto resta ignoto, cosicché l’applicazione del criterio suppletivo avrebbe condotto al medesimo esito. Il motivo è infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio più volte affermato: l’estrazione di dati da supporto informatico, quale la memoria di un telefono cellulare, non è accertamento tecnico irripetibile, neppure dopo la legge n. 48/2008, che ha introdotto solo l’obbligo di modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati agli originali (art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Né la mancata adozione di tali modalità, né la mancata interlocuzione delle parti comportano inutilizzabilità dei risultati acquisiti, restando rimessa al giudice la verifica concreta di eventuali alterazioni (Sez. III n. 22868 del 2024; Sez. II n. 13577 del 2024; Sez. I n. 38909 del 2021, Marziano, Rv. 282072).

La genuinità originaria della prova attiene al merito della sua valutazione e non può dedursi sotto il profilo della violazione di legge. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcuna alterazione, deducendo solo l’inutilizzabilità. Anche questo motivo è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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