Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione (Cass. pen. n. 13404/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione. L’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. prevede come unico rimedio il reclamo al tribunale in composizione monocratica, proponibile entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, nei soli casi di nullità per violazione del contraddittorio. L’archiviazione non determina una stasi irrevocabile del procedimento, essendo sempre possibile la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. Il provvedimento di archiviazione, pertanto, non è affetto da abnormità né strutturale né funzionale, con la conseguenza che il ricorso eventualmente proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 maggio 2025, rigettava l’opposizione all’archiviazione proposta nell’interesse delle persone offese e accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero, disponendo l’archiviazione del procedimento. Il procedimento traeva origine da una denuncia-querela relativa a gravi reati commessi ai danni di un soggetto in stato di vulnerabilità. Il Pubblico Ministero aveva ravvisato solo il reato di circonvenzione di incapace nei confronti di due dei cinque indagati.
Avverso il decreto di archiviazione, il difensore delle ricorrenti proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento sotto il profilo strutturale, per non aver il GIP restituito gli atti al PM ex artt. 20 e 22 c.p.p. dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, e funzionale, per violazione dei diritti delle vittime garantiti dal diritto dell’Unione Europea e dalla CEDU. Il ricorrente sollevava, inoltre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 410 c.p.p. e chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso infondato in ragione della preclusione normativa posta dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. La disposizione, introdotta dalla legge n. 103/2017, circoscrive i rimedi avverso l’ordinanza di archiviazione al reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, esperibile nei soli casi di nullità per violazione del contraddittorio. La scelta legislativa di escludere il ricorso per cassazione non configura un vulnus al diritto di difesa, poiché l’art. 24 Cost. non impone una determinata articolazione dei gradi di giudizio.
La Corte esclude l’abnormità strutturale del provvedimento, trattandosi di atto espressamente previsto e disciplinato dal codice di rito. Parimenti, viene esclusa l’abnormità funzionale, in quanto il provvedimento non determina una stasi irrevocabile del procedimento: l’archiviazione è sempre suscettibile di essere superata attraverso il meccanismo di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., che consente al PM, in presenza di nuove fonti di prova, di richiedere la revoca dell’archiviazione.
La decisione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ordinanza di archiviazione, anche quando emessa in esito all’opposizione della persona offesa, non ha natura di sentenza e non è assimilabile a un provvedimento decisorio definitivo. La sua intrinseca revocabilità e la specificità del rimedio esperibile ne escludono la ricorribilità per cassazione. Viene altresì ribadito che il sistema delle impugnazioni è conformato dal legislatore entro i limiti della ragionevolezza, e che la CEDU garantisce il doppio grado di giurisdizione solo in caso di condanna.
La Corte rigetta, infine, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rilevando l’infondatezza dei prospettati contrasti con gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., e conferma l’inammissibilità del ricorso, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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