Rinnovo consiglio camerale, metodo d’Hondt e seggi alle piccole imprese (TAR Calabria n. 703 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero dei rappresentanti del consiglio camerale, disciplinata dall’art. 9 D.M. n. 156/2011, non si fonda sul raffronto tra i valori assoluti dei singoli parametri, ma sulla media aritmetica degli stessi e sull’applicazione del metodo d’Hondt. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali si misura sui quattro indicatori delle imprese iscritte, degli occupati, dei diritti camerali e del valore aggiunto per totale addetti, con successiva divisione dei quozienti per il numero dei seggi. Non è previsto un seggio autonomo in rappresentanza delle piccole imprese: la relativa esigenza di tutela è soddisfatta quando uno dei seggi attribuiti sia assegnato a un’organizzazione che abbia partecipato anche per le piccole imprese. La regolarità delle dichiarazioni sostitutive si accerta secondo il disciplinare camerale e secondo le regolarità del controllo, puntuale e a campione, senza oneri documentali ulteriori.

Il Fatto

Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria avviava, nell’aprile 2024, la procedura per la ricostituzione del consiglio camerale per il quinquennio 2024-2029. Due associazioni agricole partecipavano unitariamente ai due seggi del settore agricoltura, di cui uno per le piccole imprese; concorreva altra confederazione per il medesimo settore.

Con D.P.G.R. n. 51 del 13 settembre 2024, rettificato dal successivo D.P.G.R. n. 56, uno dei due seggi veniva attribuito alla confederazione concorrente. Le associazioni escluse impugnavano i decreti davanti al giudice amministrativo, censurando la veridicità delle dichiarazioni della controinteressata e i criteri di assegnazione dei seggi. Sopravvenuto il D.P.G.R. n. 19 del 13 marzo 2025 di nomina dei componenti, le ricorrenti proponevano ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il giudice supera le questioni preliminari di inammissibilità del ricorso principale, per essere rivolto contro atti endoprocedimentali, e di difetto di legittimazione passiva della Regione, e affronta il merito, rigettando ogni censura.

Quanto alla lamentata mancata sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva, il Collegio rileva che il documento prodotto dall’organizzazione vittoriosa è sottoscritto digitalmente; la firma non risultava visibile nella copia consegnata a seguito dell’accesso, trattandosi di estrazione cartacea dell’originale informatico, e l’avvenuta sottoscrizione trova conferma nel verbale di apertura del plico redatto dal Segretario generale.

Sul secondo motivo, il giudice ricostruisce il procedimento di determinazione della consistenza delle organizzazioni, con le dichiarazioni sostitutive mod. A e mod. B e il successivo controllo puntuale e a campione previsto dall’art. 2 del disciplinare camerale. Emerge che i controlli puntuali segnalavano irregolarità per tutte le associazioni e che nessuna vi diede riscontro, con espunzione delle imprese non regolarizzate in applicazione dell’art. 8 del disciplinare. Il controllo a campione risultava positivo per la controinteressata, avendo la stessa prodotto il verbale di fissazione della quota e le ricevute di versamento con dati, importo e data. La doglianza sull’assenza di tracciabilità e di un estratto del libro soci è respinta, non essendo tali oneri previsti dalla normativa e non emergendo alcun ragionevole dubbio di irregolarità, anche in ossequio alla tutela della riservatezza degli associati.

Sul terzo motivo, il giudice chiarisce il meccanismo dell’art. 9 D.M. n. 156/2011: l’assegnazione non avviene sui valori assoluti, ma sulla media aritmetica dei quattro parametri, pari a 53,64 per le ricorrenti e 46,36 per la controinteressata, e sull’applicazione del metodo d’Hondt. Divisi i quozienti per uno e per due, il migliore quoziente è delle ricorrenti, ma il secondo spetta alla controinteressata, con conseguente corretta ripartizione dei due seggi.

Il Collegio esclude infine che la rappresentanza delle piccole imprese imponesse una diversa assegnazione, richiamando le circolari MISE secondo cui essa non costituisce seggio autonomo e non comporta precedenza, essendo l’esigenza soddisfatta dall’attribuzione di un seggio all’unico apparentamento che aveva partecipato anche per le piccole imprese. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con condanna alle spese di lite e compensazione verso la Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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