Superamento prove concorso non concluso senza punteggio aggiuntivo (TAR Emilia-Romagna n. 923 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, la disposizione del bando che attribuisce un punteggio aggiuntivo per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario deve essere interpretata nel senso che il concorso “precedente” è esclusivamente quello già concluso, mediante pubblicazione della relativa graduatoria, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al nuovo concorso. Il mero superamento delle prove, in assenza della pubblicazione della graduatoria, non è sufficiente per ottenere il beneficio, poiché solo la conclusione della procedura rende univoci gli esiti e garantisce la parità di trattamento tra i candidati, evitando che l’attribuzione del punteggio dipenda dalla mera calendarizzazione delle prove orali.

Il Fatto

Una candidata ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la classe di concorso AB25, bandito con D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, chiedendo il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12,5 punti previsto dall’Allegato B) al D.M. n. 205/2023 per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario. La candidata aveva dichiarato di aver superato le prove del concorso bandito con D.D. n. 499/2020, la cui graduatoria, tuttavia, era stata pubblicata solo in data 18.06.2024, successivamente al termine di scadenza per la domanda del nuovo concorso, fissato al 09.01.2024.

Inizialmente inclusa tra i vincitori con un punteggio totale di 212 punti, la ricorrente veniva successivamente esclusa dalla graduatoria a seguito della rettifica operata dall’Ufficio Scolastico Regionale, che sottraeva i 12,5 punti contestati. Avverso i decreti di rettifica, la candidata proponeva ricorso, deducendo violazione della lex specialis e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l’interpretazione della ricorrente. La disposizione dell’Allegato B) al D.M. n. 205/2023, nel fare riferimento a un “precedente” concorso, postula che la procedura sia già conclusa con la pubblicazione della graduatoria entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande del nuovo concorso.

Il Collegio ha evidenziato che una diversa interpretazione, volta a ritenere sufficiente il superamento delle prove, avvantaggerebbe irragionevolmente i candidati la cui prova orale sia stata calendarizzata prima della scadenza del termine, a discapito di quelli convocati successivamente. Una tale conclusione risulterebbe lesiva del principio di parità di trattamento tra i concorrenti, rendendo il conseguimento del punteggio dipendente da fattori meramente organizzativi.

A sostegno di tale lettura, il Tribunale ha richiamato l’art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, che attribuisce all’Ufficio Scolastico Regionale la competenza all’attestazione dell’abilitazione, presupponendo la conclusione della procedura. Inoltre, il modulo di domanda prevedeva espressamente l’indicazione della “Data di pubblicazione graduatoria”, confermando che il beneficio è correlato all’avvenuta conclusione del concorso precedente.

Da ciò discende la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, atteso che la graduatoria del concorso del 2020 è stata pubblicata in data successiva al termine di scadenza per la domanda del nuovo concorso. Il TAR ha infine ritenuto assorbite le ulteriori censure di difetto di motivazione e istruttoria, trattandosi di decisione a contenuto vincolato. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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