Concessione di fondo comunale per recupero ambientale e abuso del diritto (TAR Campania n. 1375 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio che vieta l’abuso del diritto opera anche nel giudizio amministrativo e determina l’inammissibilità della censura con cui il ricorrente contesti l’assenza di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di un bene comunale, quando egli stesso abbia conseguito la concessione di un’area limitrofa senza alcuna procedura comparativa. La tutela dell’interesse legittimo non può essere azionata in modo strumentale, comportando altrimenti un duplice e inaccettabile vantaggio. In tema di concessione di fondi comunali destinati al recupero ambientale, l’unitarietà dell’intervento prescritta dal PRAE non impone l’unicità del soggetto attuatore, potendo essere assicurata da un adeguato coordinamento tra più concessionari. L’assenza di una nuova coltivazione esclude l’applicabilità della disciplina sulle cave abbandonate.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una cava in gestione in forza di convenzione e di un’area limitrofa concessa dal Comune, agiva per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale con cui una porzione residua del fondo comunale era stata assegnata in concessione a una società concorrente, ai fini del recupero e risanamento ambientale dell’area.
La ricorrente lamentava che l’area trasferita non avesse i connotati della cava abbandonata, che fosse stata omessa una procedura selettiva ad evidenza pubblica, che mancasse la motivazione sulla preferenza accordata alla controinteressata e che l’assegnazione a un terzo compromettesse l’unitarietà dell’intervento di recupero. Il Comune e la controinteressata resistevano, eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità fondate sull’inoppugnabilità della convenzione e sulla carenza di interesse. La delibera impugnata contiene una diretta determinazione di trasferimento in concessione del cespite e la convenzione attuativa ha natura meramente applicativa, donde la sua immediata lesività e l’azionabilità dell’interesse oppositivo e pretensivo della ricorrente.
Nel merito, la doglianza sulla qualificazione dell’area come cava abbandonata è reputata ininfluente. Il progetto della controinteressata non contempla una nuova coltivazione, ma un mero recupero ambientale, con scavi limitati e reimpiego dei materiali, sicché non trova applicazione l’art. 27, comma 2, delle NA del PRAE. La qualificazione dell’area come cava abbandonata, del resto, non è stata compiutamente smentita dalla ricorrente.
La censura sul mancato espletamento della procedura a evidenza pubblica è dichiarata inammissibile. Rileva il Collegio che neppure la ricorrente ha ottenuto la concessione dell’area in suo possesso a valle di una procedura comparativa. La ricorrente, invocando in danno della controinteressata la medesima regola di cui si è giovata, incorre in un venire contra factum proprium, che integra abuso del diritto e difetto di meritevolezza dell’interesse azionato. La sua posizione di morosità, inoltre, ha fatto venir meno le condizioni di fiducia proprie dell’intuitus personae del rapporto concessorio.
Quanto al dedotto deficit motivazionale, il responsabile del settore tecnico ha illustrato in sede consiliare il raccordo del progetto con quello della ricorrente e l’organicità dell’intervento sull’intera area di crisi. Infine, l’art. 27, comma 3, del PRAE prescrive l’unitarietà del recupero, ma non l’unicità del soggetto attuatore, ben potendo essa essere assicurata dal coordinamento tra più concessionari. Il ricorso è nel complesso respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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