Il diniego di visto per tirocinio professionale non può basarsi su una valutazione di incoerenza della formazione che non confronti il progetto formativo con il percorso del richiedente (TAR Lazio n. 14069 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso per tirocinio professionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera m), d.P.R. n. 394/1999, il diniego fondato sull’assunta incoerenza tra la formazione professionale già acquisita dal richiedente e il progetto formativo da svolgere in Italia deve essere sorretto da una motivazione che dia conto delle specifiche ragioni per cui tale coerenza non sia ravvisabile. La sede diplomatica non può limitarsi ad affermare la carenza del requisito senza confrontare gli atti del procedimento, né può sindacare la determinazione con cui la Regione ha approvato il progetto formativo individuale, pena l’eccesso di potere per sconfinamento nelle competenze altrui. La valutazione dell’amministrazione, inoltre, non può esigere requisiti linguistici diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario richiedeva, in data 25 maggio 2024, il visto d’ingresso per tirocinio professionale presso l’Ambasciata d’Italia a Tunisi. La sede diplomatica comunicava il diniego in data 13 giugno 2024, motivando che la documentazione presentata non attestava né una formazione coerente con il percorso di studi o lavorativo precedente, né un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Il richiedente impugnava il provvedimento innanzi al TAR Lazio, prospettando il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la motivazione del diniego, incentrata sull’assenza di documentazione idonea a comprovare la coerenza tra la formazione del tirocinante e gli studi o le esperienze lavorative pregresse. Ha rilevato come la sede diplomatica si fosse limitata a richiamare il requisito normativo senza indicare le circostanze di fatto e di diritto che avrebbero dovuto supportare l’asserita mancanza di coerenza, evidenziando così un difetto di motivazione.
In particolare, il Tribunale ha constatato che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente – ivi compreso il progetto formativo individuale approvato dalla Regione Emilia-Romagna, le convenzioni di tirocinio, il brevetto di competenza professionale e il certificato scolastico, tradotti e apostillati – smentiva quanto erroneamente assunto dall’amministrazione resistente a fondamento del rifiuto. Il progetto formativo, infatti, appariva quale logico completamento di un percorso di formazione professionale già avviato nel Paese di origine.
Il Collegio ha inoltre precisato che la Sede Diplomatica non può interferire nelle determinazioni regionali di approvazione del progetto formativo, senza incorrere in eccesso di potere. Con riferimento alla conoscenza della lingua italiana, è stato rilevato che la normativa di riferimento prevede il raggiungimento di un livello A1 nell’ambito del tirocinio, e non può quindi pretendersi la certificazione di un livello B2 quale requisito di ammissibilità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con assorbimento dei motivi residui, disponendo l’annullamento del diniego. La sentenza precisa che, in sede di riedizione del potere, la Rappresentanza Diplomatica non potrà reiterare il rifiuto basandosi sulle stesse risultanze istruttorie già acquisite, ormai smentite. Le spese di lite sono state poste a carico del MAECI, liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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