Sospensione della licenza di pubblico esercizio e tutela dell’ordine pubblico (TAR Campania n. 3781 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 TULPS, persegue la finalità di impedire, mediante la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, avendo riguardo all’obiettiva esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e non alla responsabilità personale del titolare. Il presupposto del provvedimento è costituito da una serie di autonomi elementi concernenti l’esercizio commerciale, il cui accertamento implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa. In sede di legittimità il giudice amministrativo esercita la piena cognizione sul fatto storico posto a base della valutazione e sindaca la scelta discrezionale nei limiti del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della proporzionalità, dello sviamento e dell’attendibilità. La violazione del contraddittorio procedimentale relativa a un singolo episodio non determina l’annullamento ove, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce in Campania un locale destinato a intrattenimento musicale, discoteca e somministrazione di alimenti e bevande. Con decreto del Questore, notificato nell’ottobre 2022, l’attività era stata sospesa per quindici giorni, a decorrere dalla notifica, sulla base di una serie di episodi criminosi verificatisi all’interno del locale e nelle immediate adiacenze.

La società impugnava il provvedimento, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, deducendo l’insufficienza dei fatti richiamati a configurare una minaccia per l’ordine pubblico, la violazione dell’art. 100 TULPS, l’eccesso di potere per sviamento e la violazione del contraddittorio procedimentale in relazione a un singolo episodio. L’Amministrazione resistente eccepiva l’infondatezza del ricorso. Il periodo di sospensione era già scaduto al momento della decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio osserva che la sospensione è da tempo scaduta, ma non dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha infatti ribadito all’udienza la persistenza dell’interesse a una pronuncia che accerti l’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è respinto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la finalità dell’art. 100 TULPS consiste nell’impedire, tramite la chiusura temporanea, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Rileva l’obiettiva esigenza di tutela dei cittadini, anche a prescindere da ogni responsabilità personale del titolare. La norma attribuisce al Questore il potere di sospensione al ricorrere di presupposti concernenti l’esercizio commerciale, il cui accertamento implica ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti del difetto di istruttoria, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della proporzionalità e dello sviamento.

La Questura ha fondato il provvedimento su una pluralità di episodi criminosi distribuiti nel tempo: un furto con strappo ai danni di un avventore, una rissa con lesioni nelle adiacenze del locale, un’aggressione a una giovane all’interno, ulteriori risse con referti medici e un’aggressione da parte di addetti al controllo. Il Collegio valorizza la gravità e frequenza degli episodi riscontrati all’interno e nelle immediate adiacenze dell’esercizio.

Quanto alla censura sul contraddittorio procedimentale, riferita a un singolo episodio, il Tribunale la ritiene infondata. Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, è palese che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello concretamente adottato. La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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