Ottemperanza al giudicato per il bonus docenti: inottemperanza dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 58 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione dello Stato, destinataria di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, è tenuta a completare le procedure esecutive entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza, con l’adattamento per cui, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale della medesima amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza. L’amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non aveva dato esecuzione al giudicato nei termini di legge.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che venisse ordinato all’amministrazione di provvedere all’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo giudiziale e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Ha richiamato l’orientamento consolidato del Tribunale, espresso in pronunce conformi, in merito all’applicabilità dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996 al giudizio di ottemperanza.
La Corte ha precisato che la norma, pur calibrata sul processo civile e riferita al “titolo esecutivo”, deve essere adattata, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre richiamato il principio per cui il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, è tenuto ad adottare il provvedimento finale, senza poter eccepire la competenza di altro organo centrale dell’amministrazione.
Il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della stessa, con l’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara. Non è stata disposta la condanna alle penalità di mora, considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti, ravvisando potenziali profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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