Rinnovo permesso per lavoro autonomo: irrilevante la documentazione tardiva (TAR Lombardia n. 989 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la legittimità del diniego si valuta con riferimento al momento in cui il provvedimento è emanato, poiché è in quel momento che esso si perfeziona e viene ad esistenza. La documentazione attestante il requisito reddituale prodotta soltanto in sede giudiziale e non nel procedimento amministrativo non può, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’emissione non lo era. Non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione mancante, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso: la decisione di procedere al riesame in autotutela resta discrezionale e non obbligata.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera presente in Italia dal 2008 e titolare di una ditta individuale nel commercio al dettaglio di abbigliamento, ha presentato alla Questura competente un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, già rilasciato nel 2022.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il Questore ha rigettato l’istanza per carenza del requisito reddituale, confermata dall’accertamento sui redditi dichiarati. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la mancata considerazione delle prospettive reddituali dell’attività e dei redditi del figlio convivente, prodotti però solo in sede processuale.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che impongono di rifiutare il rinnovo quando mancano i requisiti per il soggiorno. L’art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998 richiede, per il lavoro autonomo, un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo per l’esenzione dalla spesa sanitaria, mentre l’art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999 ammette l’accertamento d’ufficio su dichiarazione sostitutiva.

La ricorrente non ha prodotto, per il 2023, redditi superiori alla soglia, attestando la dichiarazione un reddito complessivo di importo inferiore al limite. Gli argomenti sulle prospettive reddituali del 2025 e sui redditi del figlio non mutano l’esito: la relativa documentazione è stata depositata soltanto in giudizio e non nel procedimento amministrativo.

Il TAR richiama la costante giurisprudenza della Sezione secondo cui la legittimità del provvedimento si valuta al tempo dell’emanazione e le produzioni documentali successive non possono renderlo illegittimo ex post. Opinare diversamente dequoterebbe il principio di autoresponsabilità e frustrerebbe i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

In via aggiuntiva, i redditi del figlio convivente, anche sommati a quelli della ricorrente, non raggiungono il livello richiesto, considerata la composizione del nucleo familiare e l’aumento proporzionale del limite di legge. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese, mentre le ragioni sull’unità del nucleo familiare potranno essere fatte valere con istanza all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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