Rinnovo del permesso di soggiorno e prova del reddito da lavoro (TAR Toscana n. 174 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il possesso di un reddito pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale costituisce criterio orientativo e non parametro rigido, dovendosi valutare le circostanze di fatto che concorrono al sostentamento dello straniero. L’amministrazione è tenuta a una istruttoria completa, che consideri i contratti di lavoro e le buste paga offerti dall’interessato anche se i redditi non risultano registrati nei tabulati INPS. Il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, così come l’omessa produzione delle buste paga, integra inadempimento del datore e non può andare a danno del lavoratore. Il diniego fondato su una istruttoria carente è pertanto illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente presentava alla Questura di Siena, in data 3.11.2021, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. All’esito del contraddittorio procedimentale, l’amministrazione emanava in data 21.12.2022 un decreto di rigetto, rilevando la non reperibilità del richiedente all’indirizzo comunicato, l’assenza di redditi percepiti nel 2022 e, per il 2021, una retribuzione di euro 3.644,00, inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Il ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso notificato il 20.03.2023, articolando due motivi di violazione di legge e deducendo di aver lavorato continuativamente nel 2022 con una retribuzione lorda di euro 12.000,00. Il Ministero dell’Interno si costituiva depositando relazione amministrativa e documenti. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 214/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, connessi oggettivamente, e li ritiene fondati. Dagli atti di causa emerge che nella banca dati UNILAV risultano iscritti un contratto a tempo determinato per il 2022, dal 13.01.2022 al 31.12.2022, nel settore agricolo, e un ulteriore contratto per il 2023, dal 9.03.2023 all’8.09.2023, nel settore tessile. Il ricorrente ha inoltre depositato buste paga relative ai mesi di ottobre e novembre 2022, dalle quali risultano redditi mensili di euro 582,00 e 679,00 per sette giorni di lavoro, e documentazione relativa a un contratto dal 20.10.2023 al 31.03.2024 nel settore della silvicoltura, oltre alle buste paga del periodo marzo-agosto 2023.

La continuità dell’attività lavorativa negli anni 2021, 2022 e 2023 e il coinvolgimento di numerose imprese costituiscono ragionevole prova del fatto che nel 2022 il ricorrente ha prestato attività lavorativa non considerata dall’amministrazione. Diventa quindi insufficiente l’argomentazione del provvedimento fondata sulla sola assenza di annotazioni reddituali per il 2022 nella banca dati INPS. Il Collegio aggiunge che il mancato versamento dei contributi e la mancata produzione delle buste paga possono integrare inadempimento del datore di lavoro, che non deve andare a danno del lavoratore.

Il Tribunale sottolinea che tali elementi istruttori sono emersi solo in fase giudiziale, non essendovi traccia in sede procedimentale. L’amministrazione ha difeso la propria decisione richiamando l’interrogazione delle banche dati e la necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Tali giustificazioni non superano il vaglio di legittimità.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sull’ampiezza delle valutazioni richieste. Secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 8378 del 2022, le circostanze rilevanti a completare la capacità reddituale possono essere di varia natura e collocarsi accanto al reddito da lavoro, senza sostituirlo, purché lo scostamento dalla soglia dell’assegno sociale non sia significativo. Per Cons. Stato, Sez. III, n. 5850 del 2022, il reddito minimo rappresenta criterio orientativo e non parametro rigido, salvo i casi in cui la legge lo richieda espressamente. Infine, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 4416 del 2019, è illegittimo il diniego opposto all’extracomunitario che documenta redditi superiori alla soglia minima, anche se non registrati nei tabulati INPS per omissione del datore di lavoro.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo per carenza istruttoria e motivazionale. Sussistono le condizioni perché l’amministrazione si ridetermini sulla base delle coordinate conformative contenute nella pronuncia. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite in considerazione del comportamento procedimentale e processuale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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