Colpa grave del medico se lo scostamento dalle linee guida è macroscopico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 14 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la condotta del sanitario è censurabile solo se connotata da colpa grave, ravvisabile in presenza di uno scostamento macroscopico dalla regola cautelare, di errori non scusabili per la loro grossolanità o del difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica. La valutazione dell’errore diagnostico e operatorio va condotta in ottica ex ante, ponendosi nella posizione del medico al momento del fatto, e non alla luce dell’esito dell’esame istologico conosciuto solo successivamente. Il carattere non necessario dell’intervento, apprezzato ex post sulla base della natura benigna della neoformazione asportata, non integra di per sé la colpa grave. La violazione degli obblighi di consenso informato opera su un piano distinto dalla responsabilità per imperizia e richiede, nel giudizio contabile, allegazione e prova dello specifico pregiudizio derivato dalla carente informazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici, un primario e un secondo operatore, chiedendo la condanna al risarcimento, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, del danno patrimoniale indiretto patito dall’azienda sanitaria. Il pregiudizio derivava dall’ordinanza n. 2686/2017 con cui il Tribunale di Lucca, all’esito di un procedimento ex art. 702 bis cod. proc. civ., aveva condannato l’azienda a risarcire al paziente oltre 442.000 euro per un errore di scelta terapeutica e per la non corretta esecuzione della prestazione.

Il paziente, già operato nel 2005 per un adenocarcinoma delle ghiandole salivari, era stato sottoposto nel 2008 a svuotamento funzionale del collo destro sulla base di una diagnosi di linfoadenomegalia latero-cervicale. L’esame istologico successivo aveva escluso la presenza di metastasi, evidenziando la natura benigna della formazione. La Procura contestava l’over-treatment in fase diagnostica, la mancata esecuzione di un esame istologico intraoperatorio, l’asportazione delle strutture nobili del collo e la violazione degli obblighi di consenso informato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma l’utilizzabilità delle consulenze tecniche espletate nei giudizi civili, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il giudice può formare il proprio convincimento su tutte le prove, anche atipiche, acquisite nel contraddittorio delle parti. Rigetta invece l’istanza di nuova CTU sui reperti conservati: la consulenza è strumento di ausilio e non mezzo di soccorso all’inerzia probatoria, e i fatti rilevanti risultano ricostruibili sulla base della documentazione prodotta.

Nel merito, la Corte esclude la colpa grave nella fase diagnostica. L’intervento era stato preceduto da due ecografie, una risonanza magnetica, una citologia e due visite specialistiche; tutti gli esami, tranne la citologia rimasta senza esito per carenza di cellule, componevano un quadro coerente con la diagnosi. A fronte di tale mole di dati e della storia clinica del paziente, il Collegio ritiene insussistente lo scostamento macroscopico dalla regola cautelare richiesto dall’orientamento citato (Sez. III app. 662/2005, Sez. Lombardia n. 107/2018, Sez. Lazio n. 883/2021).

La conclusione non è superata dalle due CTU civili, che valorizzano il dato conoscibile solo ex post della natura benigna della neoformazione e minimizzano la probabilità di metastasi. La Corte rileva che il consulente del 2016 ignorava un fatto decisivo, emerso solo con la costituzione dei convenuti: nel 2014 il paziente era stato nuovamente operato, nella medesima sede, per una metastasi massiva di adenocarcinoma. L’originario tumore del 2005 aveva dunque generato metastasi a distanza di nove anni, il che conferma la correttezza della scelta chirurgica del 2008 e supera le considerazioni della CTU sulla bassa malignità.

Quanto alla fase operatoria, i convenuti avevano descritto nel reperto tenaci aderenze al nervo vago e alla carotide, con quadro macroscopico suggestivo di patologia non benigna. La Corte ritiene che la decisione di procedere allo svuotamento completo debba essere rivalutata anche alla luce delle nuove metastasi del 2014, che rendono incerta l’imputazione delle menomazioni al solo intervento del 2008.

Sul consenso informato, la violazione opera su un piano diverso dalla responsabilità per condotta scorretta, tutelando il diritto all’autodeterminazione a prescindere dall’esito del trattamento. Mancando allegazione e prova dello specifico pregiudizio, la domanda è rigettata. Le spese sono poste a carico dell’azienda sanitaria nella misura di 2.000 euro per ciascun convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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