Termine sessanta giorni rinnovo permesso soggiorno non perentorio (TAR Toscana n. 486 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non ha natura perentoria. Il suo superamento non può costituire, da solo, la ragione fondante del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rinnovo, ove sussistano tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento richiesto. Il ritardo nella presentazione della domanda costituisce solo un indice rivelatore, da valutare nel quadro complessivo della posizione dello straniero, e non legittima conseguenze automatiche sul soggiorno. La forza maggiore documentata, quale il protrarsi pluriennale dell’attività delle autorità straniere per il rilascio del nuovo passaporto, conferma l’illegittimità della reiezione. La valutazione amministrativa deve quindi incentrarsi sull’effettiva permanenza dei requisiti, non sul dato formale della tardività.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva ottenuto dalla Questura di Napoli un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza 26 novembre 2016. In data 8 agosto 2020 presentava istanza di rinnovo presso la Questura di Prato, competente per residenza. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 22 febbraio 2023, rilevando che la domanda era stata proposta oltre tre anni e otto mesi dopo la scadenza e che non risultava adeguatamente provata una situazione di obiettiva difficoltà o di forza maggiore.
La Questura contestava inoltre la difformità delle generalità riportate nel nuovo passaporto rispetto al titolo di soggiorno, la mancanza di dichiarazione consolare attestante l’identità e l’allontanamento dal territorio nazionale nonostante il rigetto dell’istanza di visto di reingresso. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo l’assenza di perentorietà del termine, la giustificazione del ritardo per lo smarrimento del passaporto e la necessità di valutare l’inserimento sociale e lavorativo risalente al 2009.
La Motivazione della Corte
Il Collegio restringe l’ambito del proprio esame agli aspetti realmente fondanti il diniego. Ritiene superata la questione delle generalità, essendo intervenuta l’attestazione dell’Ambasciata che ricondisce le diverse indicazioni anagrafiche alla stessa persona. Considera irrilevante l’allontanamento dal territorio nazionale, del quale non è indicata la durata, e afferma l’assoluta non incidenza della durata del procedimento amministrativo sulla fondatezza dell’istanza che lo ha avviato.
Resta così quale unico motivo di reiezione il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Il TAR esclude che tale termine abbia natura perentoria: il suo sopravanzamento non può costituire la ragione fondante del diniego, quando ricorrano tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento richiesto.
Il Collegio richiama in termini condivisi l’orientamento secondo cui la spontanea presentazione della domanda oltre il termine non consente l’espulsione automatica dello straniero, che può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di soggiorno, mentre il ritardo può costituirne solo indice rivelatore in una valutazione complessiva (Cons. Stato n. 7849 del 2022; Cass. n. 8786 del 2021).
Nel caso concreto il ritardo risulta peraltro documentalmente giustificato: le autorità del Bangladesh hanno impiegato oltre tre anni per l’emissione del nuovo passaporto, ricevendo la richiesta il 3 marzo 2017 e rilasciando il documento solo il 12 luglio 2020. A maggior ragione, dunque, il superamento del termine non integra una plausibile motivazione alla reiezione. La Questura avrebbe dovuto verificare la permanenza dei requisiti sostanziali, non arrestarsi al dato formale della tardività.
Il provvedimento impugnato è pertanto dichiarato illegittimo e annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione dell’Interno, con liquidazione in dispositivo.
Nota della Redazione
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