Ottemperanza: il TAR Basilicata dispone istruttoria per verificare l’esatto adempimento della sentenza del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 41 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 85, comma 4, cod. proc. amm., può disporre d’ufficio gli strumenti istruttori necessari al fine di accertare l’effettiva e completa esecuzione del giudicato. Tale potere è esercitato in particolare quando, a fronte della mancata costituzione delle amministrazioni intimate, occorra verificare lo stato di attuazione della statuizione e l’eventuale sussistenza di debiti residui. La finalità dell’istruttoria è quella di porre il giudice nelle condizioni di decidere sulla fondatezza della domanda di esatto adempimento, acquisendo una relazione amministrativa dettagliata e la documentazione a supporto.
Il Fatto
Il ricorrente, che sta in giudizio personalmente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Potenza n. 1769/2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva annullato il provvedimento di decadenza e recupero somme adottato dalla Regione, accertando la legittimità delle domande di aiuto agricolo presentate e dichiarando il diritto a percepire i premi. Il ricorrente, con memoria conclusiva, ha sostenuto la sussistenza di un debito residuo dell’ente e dell’AGEA per diverse annate e interessi. La Regione e l’AGEA non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, rilevata l’opportunità ai fini del decidere, ha ravvisato la necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali sulla concreta esecuzione del giudicato. In mancanza di costituzione delle amministrazioni intimate, il collegio ha scelto di esercitare i propri poteri istruttori, disponendo specifici incombenti.
In particolare, il TAR ha ordinato alla Regione Basilicata e all’AGEA la trasmissione di una dettagliata relazione amministrativa sullo stato di attuazione della sentenza e sull’ammontare di eventuali pendenze residue. Ha inoltre richiesto copia di tutti i documenti citati nella medesima relazione, ritenendo il compendio indispensabile per una compiuta valutazione della domanda di esatto adempimento.
La decisione si fonda sulla considerazione che, per verificare la fondatezza delle doglianze del ricorrente in merito all’adempimento parziale del giudicato, il giudice dell’ottemperanza non possa limitarsi alle allegazioni di parte ma debba accertare d’ufficio lo stato dei fatti, soprattutto quando le amministrazioni coinvolte non abbiano offerto il proprio contraddittorio. Il provvedimento è stato assunto in forma collegiale e fissa il prosieguo della trattazione a una camera di consiglio successiva, dando così continuità al giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.