Notifica ad erede non impone decadenza dal prelievo latte (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 87 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di recupero del prelievo supplementare sul latte, relativo a obbligazione il cui presupposto si è verificato prima della morte del debitore originario, è legittimamente notificato agli eredi in forma impersonale e collettiva nell’ultimo domicilio del dante causa solo se l’Amministrazione non abbia avuto conoscenza dell’apertura della successione. La presentazione della dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali all’Agenzia delle Entrate preclude all’Amministrazione l’esercizio di tale facoltà. La notifica eseguita direttamente in persona del de cujus è inesistente, perché indirizzata a soggetto non più esistente, e non è idonea a instaurare il rapporto con l’erede. L’atto è pertanto illegittimo e va annullato, senza che la sua mancata rimozione in autotutela consenta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, erede del titolare di un’azienda agricola produttrice di latte bovino e assegnataria di quote latte, ha agito per l’annullamento del provvedimento con cui l’AGEA aveva intimato al dante causa il pagamento di una somma a titolo di prelievo supplementare e interessi, per le annate lattiero casearie dal 2004-2005 al 2007-2008.
Il titolare era deceduto; la ricorrente aveva presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali. L’atto era stato comunque notificato in persona del debitore defunto. L’AGEA, costituendosi, ha riconosciuto l’inesistenza della notifica e ha comunicato di stare provvedendo all’annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’obbligazione tributaria ha presupposto anteriore alla morte del dante causa e ricade quindi nella disciplina dell’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973. Tale norma consente di notificare agli eredi, impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del dante causa gli atti allo stesso intestati.
La facoltà, però, presuppone che l’Amministrazione non sia a conoscenza dell’apertura della successione. Nel caso concreto l’erede aveva ritualmente presentato la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali: circostanza di per sé preclusiva all’esercizio di quella facoltà.
Il giudice valorizza inoltre la confessione della stessa Agenzia, che ha ammesso che la notifica è stata effettuata in persona del debitore deceduto circa tre anni prima, nell’ultimo suo domicilio fiscale, con conseguente inesistenza della notifica e comunque sua invalidità nei confronti dell’erede.
La mancata formale rimozione in autotutela dell’atto, riconosciuto illegittimo, non permette di dichiarare la cessazione della materia del contendere: impone anzi una pronuncia satisfattiva. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’AGEA; l’Agenzia è tenuta altresì a rimborsare il contributo unificato versato all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Nota della Redazione
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