Danno all’immagine della P.A. e responsabilità contabile del pubblico ufficiale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 399 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non preclude l’azione erariale: la Riforma Cartabia, modificando l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha escluso soltanto che la pronuncia patteggiata produca automaticamente effetti extrapenali, restando ferma l’autonoma valutazione dei fatti nel processo contabile. Il termine di prescrizione del credito risarcitorio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, poiché il danno all’immagine presuppone l’accertamento definitivo del reato contro la pubblica amministrazione. La misura del danno è liquidata equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con riduzione correlata al diverso apporto causale di ciascun convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sette soggetti — consulenti stimatori, amministratori giudiziali, un militare della Guardia di finanza e un magistrato addetto alla Sezione fallimentare — chiedendo la condanna al pagamento di complessivi € 1.660.109,00 in favore del Ministero della giustizia a titolo di danno all’immagine. Ai convenuti erano contestati gravi fatti di corruzione in atti giudiziari, turbativa d’asta, concussione, falso e abuso d’ufficio, accertati in sede penale con sentenze di patteggiamento e di condanna a seguito di rito abbreviato, divenute irrevocabili.
Alcuni convenuti non si sono costituiti; altri hanno eccepito la prescrizione del credito, la carenza dei presupposti del danno all’immagine e la marginalità della propria posizione, chiedendo in subordine la riduzione dell’addebito. Un convenuto ha invocato l’estromissione offrendo una somma a titolo di non contestazione del quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti ritualmente citati e non costituiti. Ha poi affrontato la questione di procedibilità dell’azione in presenza di sentenze di patteggiamento, ritenendo sussistenti le condizioni di legge richiamando l’art. 1 legge n. 20/1994, l’art. 51, commi 6 e 7, c.g.c. e l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, la riforma dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. non ha precluso il risarcimento nel giudizio contabile, ma ha solo escluso l’efficacia extrapenale automatica del patteggiamento.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. Il Collegio ha osservato che l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 disciplina il danno all’immagine e che l’abrogazione del c.d. lodo Bernardo ha riguardato solo il primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, citato. Ha richiamato la Corte costituzionale n. 133/2023, che ha confermato la correlazione tra accertamento penale e configurabilità del danno all’immagine, escludendo l’azione erariale in caso di intervenuta prescrizione del reato. Ne deriva che il termine decorre dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un grave sistema criminoso, escludendo però la responsabilità di uno dei convenuti, il cui apporto è stato qualificato come aiuto estemporaneo e non idoneo a integrare la perdita di prestigio. L’offerta di pagamento è stata qualificata come non contestazione del quantum, non come riconoscimento di responsabilità. Per gli altri convenuti il danno è stato liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., con riduzione correlata alla marginalità delle singole posizioni.
Nota della Redazione
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