L’improcedibilità del ricorso deriva dal versamento del 25% (TAR Lazio n. 6381 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 determina, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Tale adempimento satisfattivo comporta la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non la cessazione della materia del contendere, allorché difettino gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti. La cessazione della materia del contendere ricorre, infatti, solo quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Molise hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha formulato censure per vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel corso del giudizio è stato approvato, quale ius superveniens, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata il 12 gennaio 2026, la ricorrente ha dato atto di aver versato a favore della Regione Molise la quota del 25 per cento degli importi, allegando la pertinente documentazione, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha rilevato che quanto dichiarato determina, piuttosto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, come da avviso datone dal Presidente alla camera di consiglio, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..
La Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione. Per contro, la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato (in questi esatti termini, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa ha posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La mancata attivazione del procedimento di accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione impedisce, infatti, di configurare la cessazione della materia del contendere, dovendosi invece dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.
In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite sono state compensate integralmente tra le Parti costituite.
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Nota della Redazione
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