La rinuncia al ricorso dichiara l’estinzione del giudizio amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 201 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e accettata dall’amministrazione resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), VwPO, quando le parti portatrici di un interesse alla prosecuzione non vi si oppongano. Il giudice amministrativo è tenuto soltanto a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione del giudizio. La mancata opposizione presuppone che la rinuncia sia stata comunicata almeno dieci giorni prima dell’udienza, secondo l’art. 84, comma 3, VwPO. La compensazione delle spese è ammessa in ragione dell’accordo tra le parti e dell’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
Una società alberghiera impugnava davanti al TAR Trentino-Alto Adige la delibera della Giunta provinciale e i provvedimenti comunali che avevano respinto la richiesta di aumentare i posti letto da 75 a 104, e in subordine a 101. La ricorrente articolava tre motivi: il primo contro la delibera provinciale, gli altri due, in via subordinata e con istanza di rimessione in termini, contro gli atti comunali.
La Provincia si costituiva formalmente, chiedendo la reiezione del ricorso. Il Comune non si costituiva. Nel corso del giudizio, il Comune annullava in autotutela il provvedimento impugnato. La ricorrente presentava quindi atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese e con l’unificato contributo posto a proprio carico.
La Motivazione della Corte
La questione centrale investe gli effetti della rinuncia sul processo amministrativo. Il Collegio richiama l’art. 84, comma 3, VwPO, secondo cui la rinuncia va notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, e il processo si estingue se le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
Il giudice verifica anzitutto la legittimazione del difensore: la procura del 13 marzo 2024 abilitava espressamente il patrocinio a rendere dichiarazioni di rinuncia. L’atto risulta poi notificato a tutte le parti nel rispetto del termine.
Quanto alle reazioni, la Provincia ha accettato la rinuncia; il Comune non ha proposto alcuna opposizione, avendo anzi rimosso in autotutela il provvedimento impugnato. Ne deriva che nessuna parte portatrice di interesse alla prosecuzione si è opposta all’estinzione.
Il Collegio applica quindi l’art. 35, comma 2, lett. c), VwPO: al giudice resta solo da prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il processo. Sulle spese, l’accordo delle parti e l’andamento complessivo giustificano la compensazione, con l’unificato contributo definitivamente a carico della ricorrente. Nessuna pronuncia sulle spese verso il Comune, che non si è costituito. La decisione è resa in camera di consiglio, con l’indicazione dell’obbligo per l’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.