Bonifica spontanea esaurita e accesso atti: carenza interesse proprietario incolpevole (TAR Lombardia n. 2301 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario incolpevole che abbia eseguito spontaneamente la bonifica e ottenuto le certificazioni di compiuta bonifica non ha interesse all’annullamento degli atti con cui l’amministrazione lo esclude dal procedimento di ricerca del responsabile della contaminazione. L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede una specifica utilità o vantaggio rispetto a un bene della vita, personale e attuale, che l’eventuale annullamento non è idoneo a produrre. L’accertamento amministrativo della responsabilità è prodromico alla bonifica e perde ragion d’essere quando questa sia già stata ultimata in conformità al piano approvato. La rivalsa per le spese sostenute si esercita davanti al giudice ordinario e prescinde dall’identificazione del responsabile da parte dell’autorità amministrativa, che rileva solo sul piano probatorio.
Il Fatto
Le società ricorrenti, riunite in consorzio, sono proprietarie del comparto “Deca Passavant”, area di 124.540 mq inserita nel sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni e perimetrata con decreto ministeriale del 31 agosto 2001. Cessata l’attività siderurgica, le società hanno promosso gli interventi di bonifica, ottenendo l’autorizzazione ministeriale del 12 maggio 2006 e, a stralcio per ciascun settore, le certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Provincia di Milano, con conseguente svincolo delle fidejussioni.
Con nota dell’8 ottobre 2019 la Città Metropolitana ha avviato il procedimento ex artt. 244 e 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 per la ricerca del responsabile della contaminazione, escludendone il comparto delle ricorrenti. Il consorzio ha chiesto di partecipare e di accedere agli atti; l’amministrazione ha trasmesso i documenti ma ha confermato l’estraneità dell’area al procedimento, sul rilievo che le certificazioni avevano fatto venir meno il presupposto della prosecuzione. Di qui il ricorso e i successivi motivi aggiunti contro le note di diniego e di riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’amministrazione, ritenendola fondata. Il dato dirimente è che il proprietario, pur non responsabile, ha attivato volontariamente gli interventi di bonifica e ripristino, e che per l’area la procedura si è conclusa con il rilascio dei certificati di compiuta bonifica.
In presenza di bonifica spontanea, il proprietario ha diritto di rivalersi per le spese sostenute nei confronti del responsabile, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa e indipendentemente dall’identificazione del responsabile da parte dell’autorità (richiamate Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1573 del 2019 e Cons. St., sez. VI, n. 4445 del 2022). L’accertamento della qualità di responsabile e della congruità dell’importo spetta al giudice ordinario; l’eventuale identificazione amministrativa rileva solo sul piano probatorio, non facendo stato nel processo.
Da ciò deriva che l’atto di individuazione del responsabile esaurisce i propri effetti nell’ambito del procedimento di bonifica, in quanto prodromico alla sua prosecuzione: ma tale funzione viene meno quando l’attività sia già stata svolta dal terzo incolpevole, come nel caso di specie. L’eventuale accertamento della responsabilità non produrrebbe alcun effetto utile per il consorzio, che ha eseguito la bonifica in veste di proprietario incolpevole (cfr. TAR Lombardia, sez. III, n. 1560 del 2024).
Il Collegio ribadisce che nel giudizio amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca in un beneficio concreto per chi la propone, dedotto e argomentato (richiamata Cons. Stato Sez. V, n. 5203 del 2023). L’eventuale annullamento non arrecherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante ai ricorrenti.
Non regge, infine, la tesi dell’interesse risarcitorio: il provvedimento impugnato è coerente con il quadro normativo, perché riflette il principio per cui l’accertamento della responsabilità è funzionale alla bonifica e perde ragion d’essere quando questa è ultimata secondo il piano approvato. Manca dunque un profilo di antigiuridicità idoneo a fondare la domanda risarcitoria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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