Mutamento di destinazione d’uso tra categorie disomogenee e requisito dell’attività agricola prevalente (TAR Sardegna n. 466 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie urbanistiche funzionalmente autonome e disomogenee, come quello da agricola-zootecnica a residenziale, costituisce trasformazione urbanistica e, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001, è assimilabile a una nuova costruzione. Ne consegue che, in area disciplinata dal Piano Paesaggistico Regionale, l’intervento di recupero e riconversione di manufatti esistenti in strutture agrituristiche è soggetto alla disciplina dell’art. 83, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR, la quale subordina l’intervento al possesso del requisito dell’attività agricola effettiva e prevalente da parte dell’imprenditore. Il comma 5 del medesimo art. 83 conserva autonomia applicativa limitatamente ai mutamenti di destinazione d’uso che avvengono all’interno della medesima categoria omogenea.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’azienda agricola, impugnava i verbali del tavolo tecnico della procedura di intesa ex art. 11 delle NTA del PPR e la successiva determinazione regionale che avevano dichiarato non raggiunta l’intesa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario con recupero e riconversione di due fabbricati esistenti (magazzino e stalla) in strutture agrituristiche. L’Amministrazione aveva ritenuto non dimostrato il requisito dell’esistenza effettiva di un’azienda agricola e dello svolgimento di una prevalente attività agricola, condizione ritenuta necessaria per l’intervento.
La ricorrente sosteneva, invece, che l’intervento di recupero e cambio di destinazione d’uso non rientrasse tra le ipotesi disciplinate dall’art. 83, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR, riferibili solo alla costruzione di nuovi edifici, ma dovesse essere inquadrato nel comma 5 del medesimo articolo, che non richiede tale requisito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico. L’introduzione dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 ha tipizzato cinque categorie (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale), all’interno delle quali il carico urbanistico si presume omogeneo, sicché assume rilevanza solo il passaggio dall’una all’altra.
In applicazione di tali principi, la modifica di destinazione d’uso che si risolve in una trasformazione urbanistica costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001. Il Tribunale ha pertanto ritenuto corretta la riconduzione dell’intervento proposto dalla ricorrente — da categoria agricola-zootecnica a residenziale — all’ipotesi della nuova costruzione disciplinata dall’art. 83, comma 1, delle NTA del PPR, con la conseguente necessità di dimostrare il requisito dell’attività agricola effettiva e prevalente.
Quanto all’art. 83, comma 5, il Collegio ne ha riconosciuto l’autonoma portata applicativa, limitandola però ai mutamenti di destinazione d’uso che avvengono all’interno della medesima categoria omogenea, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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