BFP a termine: prescrizione dalla scadenza e obbligo di foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3326 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti per la restituzione del valore nominale dei buoni fruttiferi postali la cognizione dell’ABF sussiste anche quando il contratto sia stato concluso prima del limite di competenza temporale dell’Arbitro, perché oggetto del ricorso è l’accertamento dell’esigibilità del credito e non il collocamento del prodotto. I buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari soggetti al T.U.F., essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Per i buoni a termine il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna del foglio informativo, introdotta solo con il d.m. 19 dicembre 2000, non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione quando l’obbligo non sussisteva al momento dell’emissione.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di un BFP emesso il 26.4.1999 per un valore nominale di Lire 5.000.000, si vedeva negare dall’intermediario, nell’aprile 2025, il rimborso per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente il termine non era maturato, dovendosi collocare il dies a quo al 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza in base al d.m. 18/12/2000. Lamentava inoltre la violazione degli obblighi informativi, per l’assenza sul titolo di indicazioni su scadenza e prescrizione, richiamando gli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c. e gli artt. 21 e 22 d.lgs. n. 206/2005.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia e temporale del Collegio e, nel merito, sosteneva che il buono apparteneva alla serie a termine “CB”, con scadenza a undici anni e prescrizione maturata prima della richiesta di rimborso. Il ricorrente chiedeva in via principale il rimborso di € 2.500,00 e in via subordinata il risarcimento del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari dell’intermediario. Quanto alla competenza per materia, i buoni fruttiferi postali non rientrano tra gli strumenti finanziari e, in via derivata, tra i prodotti finanziari soggetti al T.U.F., perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; richiama sul punto gli orientamenti dei Collegi territoriali e le decisioni del Collegio di coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022. Quanto alla competenza temporale, la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, ancorché il contratto sia stato sottoscritto prima del limite temporale dell’Arbitro.

Passando al merito, il Collegio qualifica il titolo come buono a termine: sul fronte e sul retro compare la dicitura “a termine”, sul retro è apposto il timbro “serie CB” con il doppio termine e i rendimenti, insieme alla dicitura stampigliata che fissa la prescrizione in cinque anni dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità. Richiama quindi il d.m. Tesoro 26.2.1999, il cui art. 10 prevede durata di sette o undici anni, e l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale originariamente quinquennale.

Sul dies a quo il Collegio aderisce agli orientamenti del Collegio di coordinamento n. 6196/2024 e di Cass. n. 19243/2023: il termine decorre dalla data di scadenza del titolo. Il buono, scaduto nel 2010, era ancora esigibile fino al 30 settembre 2021 per effetto degli interventi normativi emergenziali; la prima richiesta di rimborso risale al 20.5.2025, quando la prescrizione era ormai ampiamente maturata.

Sulla doglianza informativa, il Collegio rileva che l’obbligo di consegna del foglio informativo è stato introdotto solo con l’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, quindi dopo l’emissione del buono. La giurisprudenza dell’ABF (Coll. coord. n. 17814/2019 e n. 11113/2025), secondo cui la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione e l’obbligo di consegna permane fino alla maturazione del termine, presuppone un obbligo legale esistente dall’origine: nella specie tale obbligo non sussisteva. Nessun inadempimento è dunque ascrivibile all’intermediario e il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1337 c.c.

Tutte le 123 sentenze sull'art. 1337 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *