Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per peculiarità della controversia (TAR Puglia n. 561 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione non preclude al giudice di valutare la sussistenza di giustificati motivi che, in ragione della peculiarità della controversia, rendano equa la compensazione delle spese processuali tra le parti, anziché la loro condanna al pagamento in favore della parte vittoriosa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui AG.E.A. aveva accertato l’indebita percezione di contributi comunitari erogati per la Campagna 2012, per un importo complessivo pari a € 22.338,97. L’Agenzia, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, contestava la simulazione della coltivazione di terreni quale “Nuovo Agricoltore” e disponeva la restituzione delle somme.
Il ricorrente deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. A seguito della reiezione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente notificava e depositava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione; la difesa erariale prendeva atto della rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente espressa, accertando la mancata opposizione della parte resistente. In applicazione dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio, con effetto processuale diretto e senza esame delle questioni di merito dedotte nel ricorso introduttivo.
Quanto alle spese, pur sussistendo il principio della soccombenza virtuale per effetto della rinuncia, il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la peculiarità della controversia. Tale peculiarità è stata individuata nella natura delle questioni trattate, relative all’accertamento dell’indebito e alla sussistenza dei presupposti per la ripetizione di contributi europei, che giustificavano una decisione equitativa in luogo della condanna del ricorrente.
La pronuncia conferma che la rinuncia, pur chiudendo il processo senza decisione di merito, non determina automaticamente la condanna alle spese del rinunciante, ben potendo il giudice apprezzare le circostanze del caso concreto per derogare alla regola generale, in forza dei poteri attribuitigli dall’ordinamento processuale.
Nota della Redazione
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